Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26262 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26262 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GIORGIANNI Rolando, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Rosario Maria Infantino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonietta Scopelliti in Roma, via Sistina, n. 23;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

2 3°

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Data pubblicazione: 22/11/2013

- con troricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 25 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 25 maggio 2012, ha dichiarato improponibile – per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi dell’art, 54, coma 2, del d.l. 112 del
2008 – la domanda dà equa riparazione proposta in data 31 gennaio 2012, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Rolando Giorgianni per l’eccessiva durata di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria dal gennaio 1995 al
20 aprile 2011;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Giorgianni ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 novembre 2012, sulla base di tre motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che con il primo motivo ci si duole che la Corte
d’appello, nel dichiarare improponibile la domanda, abbia applicato retroattivamente la disciplina che impone la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo;

l’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008 abbia introdotto una condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione per i
giudizi amministrativi posti in essere prima della sua entrata
in vigore, la Corte d’appello avrebbe optato per una interpretazione in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.;
che il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con specifico riferimento al deposito
di una seconda istanza di fissazione di udienza in data 11
maggio 2010;
che i motivi – da esaminare iirtrffttaffièhtd, stante la loro
stretta connessione – sono infondati;
che – premesso che l’istanza di prelievo non è fungibile
con l’istanza di fissazione d’udienza (Caso., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25572) – il giudice a quo si è attenuto al
principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi
dell’art. 54, coma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3, coma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010
la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la propo-

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che il secondo mezzo si fa rilevare che, riconoscendo che

nibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740);
che poiché il processo amministrativo era ancora in corso

applicazione retroattiva della nuova disciplina che prevede,
per i processi amministrativi pendenti, la presentazione
dell’istanza di prelievo, manifestante l’interesse della parte
ad una rapida definizione della domanda di giustizia, come
condizione di procedibilità della richiesta di equa riparazione per il ritardo occorso nel processo presupposto: di qui la
manifesta infondatezza del sollevato dubbio di legittimità costituzionale, non determinando la norma in questione né irragionevoli disparità di trattamento, né lesione alcuna dei
principi del giusto processo e del diritto di difesa;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

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alla data del 16 settembre 2010, non si è verificata alcuna

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre

2013.

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