Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26262 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15846-2014 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

BRANDI BISOGNI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 78/51/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 15/03/2013, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 15/27/2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso del contribuente G.E., esercente attività di avvocato – ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa al periodo d’imposta 2004. La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene esenti da soggezione all’imposta solo quelle attività autonome per le quali difetti il ricorso non occasionale al lavoro altrui – ha motivato la decisione evidenziando che dagli atti di causa risultava avere sostenuto costi per lavoro dipendente, attesa la presenza di un lavoratore dipendente (segretaria, part – time) oltre a spese per beni strumentali e telefonia ciò che denota una sufficiente ed autonoma organizzazione dell’attività.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo di impugnazione (centrato sull’omesso adeguamento ai principi espressi dalla Suprema Corte) la parte ricorrente -sostanzialmente richiamandosi alla disciplina legislativa vigente, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, – si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto sussistente il presupposto di imposta in ragione di indici inidonei a comprovare la sussistenza di quel requisito organizzativo sufficiente ad integrare la base di soggezione all’imposizione IRAP.

Il motivo è da accogliere, perchè fondato.

Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire idonea prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzazione autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuto a capo di una organizzazione autonoma, in difetto di dipendenti a tempo pieno e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario.

Ciò posto, occorre evidenziare che i rilievi del giudicante di appello non si riferiscono ad elementi astrattamente idonei all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Il giudice deve infatti valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (si veda Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), ma senza tralasciare di tenere conto del fatto che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.

E perciò, è peculiarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che con recentissima decisione questa Corte a sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) abbia affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

E’ così anche a riguardo degli esborsi per “ammortamento di beni strumentali”, circa i quali è stato più volte affermato che: “l’organizzazione dell’attività, rilevante ai fini dell’applicazione dell’Irap, va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili (nello specifico contesto scientifico e/o tecnologico) per l’esercizio dell’ attività stessa” (Cassazione n. 8166 e n. 8168 del 2 aprile 2007; analogamente Cass. ordinanza n. 21052 del 12 ottobre 2010; Cass. ordinanza n. 13048 del 24 luglio 2012; Cass. ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013; Cass. Ordinanza n. 14158 del 6 agosto 2012; Cass. sentenza n. 547 del 15 gennaio 2016).

In specie, la superficialità dell’esame va apprezzata alla luce del principio giurisprudenzialmente pacifico secondo il quale, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi (a questi fini si vedano Cass. 9451/2016; Cass. n. 6855/2016; Cass. n. 9276/2012 e Cass. n. 9693/2012) perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superato il livello discretivo di cui si è detto.

Ciò non avendo fatto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rimessione al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, perchè rinnovi il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, ma ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Atteso il consolidamento giurisprudenziale recente in ordine alle questioni oggetto della controversia, equo appare compensare le spese del processo comprese quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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