Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26262 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13958/2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Cristina Perozzi, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2282/2018 della Corte d’appello di Ancona

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con ordinanza in data 21 ottobre 2017, respingeva la domanda presentata da A.H., cittadino del (OMISSIS), perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o umanitaria negatogli dalla competente commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essere espatriato a causa del proprio orientamento omosessuale, vietato nel proprio paese di origine), riteneva – con sentenza pubblicata in data 23 ottobre 2018 – che il narrato del migrante fosse “inidoneo a rientrare nell’ambito della valutazione di affidabilità secondo i criteri legali” in materia e risultasse comunque irrilevante, poichè in (OMISSIS) l’omosessualità non era considerata un reato, escludendo, di conseguenza, l’esistenza di una situazione di reale pericolo di persecuzione o di rischio di grave danno;

ciò anche perchè, a parere dei giudici distrettuali, non era possibile ritenere che nella zona di provenienza del migrante esistesse un conflitto generalizzato, tenuto conto che lo stato di emergenza disposto in altre regioni del paese non si estendeva anche a quell’area;

l’insussistenza di alcuna situazione di vulnerabilità impediva poi il riconoscimento della protezione umanitaria;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.H. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 nonchè il difetto di motivazione, in ragione della mancata traduzione, pur in presenza di un obbligo di legge, della decisione della commissione territoriale e della sentenza di appello, che erano così risultate incomprensibili al richiedente asilo; nel contempo la doglianza assume la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, e del principio convenzionale internazionale del non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto a un processo giusto ed effettivo;

4.2 il motivo risulta inammissibile rispetto a ciascuno dei profili di critica dedotti;

la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla questione relativa alla mancata traduzione delle decisioni assunte dalla commissione territoriale o al divieto di espulsione o respingimento per i motivi indicati dall’art. 19, comma 1 T.U.I;

il silenzio serbato su queste questioni imponeva al ricorrente di allegare la loro deduzione avanti al giudice di merito e indicare, in ossequio al principio di specificità del motivo, in quale atto tale deduzione fosse avvenuta;

la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene infatti che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018, Cass. 27568/2017);

il mancato assolvimento di un simile onere di allegazione impone di constatare l’inammissibilità della censura proposta in ragione della sua novità rispetto alle questioni poste avanti al giudice di merito;

va rilevato, infine, che in presenza di una rituale impugnazione il ricorrente non indica quale pregiudizio abbia subito dalla mancata traduzione della sentenza della Corte d’appello (traduzione, peraltro, non prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 regolante la controversia ratione temporis, che non stabilisce alcun obbligo in tal senso al fine di rendere comprensibile la decisione al richiedente asilo);

5.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11 e 17, art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, nonchè il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria; in particolare il ricorrente ha inteso denunciare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancanza o l’insufficienza della motivazione, in ragione della natura meramente apparente o tautologica degli argomenti offerti in sentenza;

in tesi di parte ricorrente la corte territoriale, facendo un’erronea applicazione delle norme in materia, avrebbe offerto una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero, perchè la normativa punitiva nei confronti degli omosessuali e l’attuale situazione del (OMISSIS), contraddistinta da un elevatissimo livello di criminalità e teatro di gravi atti di terrorismo, violenze generalizzate e sommosse, imponevano il riconoscimento della protezione sussidiaria;

5.2 il motivo è inammissibile;

esso infatti, pur in presenza di una motivazione che argomenta compiutamente le ragioni per le quali la Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria, prospetta l’assenza di una reale motivazione o assume che la stessa abbia carattere meramente apparente, intendendo così nella sostanza sollecitare una valutazione di opposto segno in ordine sia al ricorrere del rischio di un grave danno in caso di rimpatrio, sia alla situazione esistente nella zona di provenienza dell’odierno ricorrente, che doveva essere apprezzata nel senso più favorevole già indicato da alcuni giudici di merito;

in questo modo tuttavia la censura non si correla con il contenuto della sentenza della corte distrettuale – che fonda il rigetto della domanda sulla inidoneità delle dichiarazioni del migrante a rientrare nell’ambito della valutazione di affidabilità e comunque sulla mancanza tanto di alcuna normativa repressiva della omosessualità, quanto di un conflitto armato generalizzato nell’area di interesse – e manca del carattere di riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere;

nel contempo il mezzo, a fronte di un accertamento rientrante nel giudizio di fatto istituzionalmente demandato al giudice di merito, si riduce a deduzioni meramente astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda, malgrado la stessa non sia rinnovabile in questa sede;

6.1 il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 353 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le condizioni necessarie per la concessione del permesso umanitario, a dispetto del rischio per il migrante di finire in carcere perchè omosessuale e del positivo percorso integrativo da questi compiuto;

6.2 il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha accertato, in fatto, l’inattendibilità delle dichiarazioni del migrante e l’inesistenza di alcuna situazione di vulnerabilità idonea a consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi ancora una volta in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

7. in conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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