Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26262 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24385/2017 proposto da:

INTARH ZDRAVKA STILLANOVA SOCIETA’ UNINOMINALE elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 21, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE BOZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SMIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CONFORTINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2018 dal Presidente Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La società INTARH ZDRAVKA STILIANOVA ottenne nei confronti della SGR spa un decreto ingiuntivo di Lire 2.300.719.474 per compensi professionali oltre interessi e il Tribunale di Roma, con sentenza 10034/2005, respinse l’opposizione della SGR, accogliendo anche un’ulteriore domanda di pagamento.

2 La Corte d’appello, con sentenza 2576/2016, in parziale accoglimento dell’appello della debitrice – che intanto aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado – revocò il decreto opposto e ridusse ad Euro 203.386,00 la maggior pretesa creditoria della INTARH.

3 Questa decisione è stata impugnata davanti a questa Suprema Corte in via principale dalla SMIA Spa (cessionaria del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza di primo grado) e, in via incidentale, dalla INTARH.

4 Nelle more di tale giudizio la SMIA, per il soddisfacimento del credito restitutorio sorto dalla riforma della sentenza di primo grado, ha ottenuto, nei confronti della INTARH un decreto ingiuntivo (n. 24346/2016) per Euro 2.753.586,11 oltre interessi, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Roma con ordinanza 14.9.2017 emessa nel successivo giudizio di opposizione proposto dalla INTARH.

5 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha osservato:

– che il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, anche con procedimento monitorio.

– che fra la pretesa azionata con ricorso monitorio ed il giudizio nel quale è stata resa la sentenza riformata non si ravvisa identità di oggetto poichè la prima si riferisce alla al diritto alla restituzione conseguente al venir meno della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e degli atti di esecuzione spontanea e coattiva;

– che pertanto il diritto alla restituzione non è condizionato all’esito del giudizio dio cassazione, ma è attuale e suscettibile di cessione in favore di terzi;

– che non vi è contestazione sull’avvenuto pagamento.

6 Avverso tale ordinanza la società INTARH ZDRAVKA STILIANOVA ha proposto ex artt. 42 e 47 c.p.c., ricorso per regolamento di competenza, denunziando la violazione dell’art. 39 c.p.c. e chiedendo a questa Suprema Corte di statuire sulla litispendenza rispetto al giudizio originario, pendente anch’esso in sede di legittimità.

La SMIA spa resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

La Smia ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perchè il regolamento di competenza è disciplinato come un mezzo d’impugnazione ordinario avverso le decisioni che pronunciano sulla competenza, ovvero avverso provvedimenti che, se non impugnati, siano suscettibili di rendere incontestabile l’incompetenza dichiarata o la competenza del giudice adito. Ne consegue che non può essere impugnabile con il regolamento di competenza l’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e, per definizione, provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza.

In tal senso si sono espresse da tempo varie pronunce di questa Corte, che hanno specificamente escluso l’impugnabilità con regolamento di competenza dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (v. Sez 3, Ordinanza n. 13765 del 2006; Cass. 30.7.1998 n. 7508; Cass. 27.11.1999 n. 13255; Cass. 22.2.2000 n. 1974; Cass. 13.7.2004 n. 12980; più di recente, con riferimento alle decisioni sulla competenza territoriale ai fini della pronuncia su tale istanza, v. Sez. 6-3, Ordinanza n. 23309 del 13/11/2015 Rv. 637753).

Nel caso di specie, con l’ordinanza in questione, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto la restituzione delle sole somme che, per effetto della sentenza di secondo grado, sono risultate indebitamente versate dalla debitrice SGR in esecuzione della sentenza di primo grado, parzialmente riformata in appello – si è limitato ad una delibazione sommaria sulla sua competenza, ma unicamente quale presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Si tratta, insomma, di un provvedimento latamente cautelare, inidoneo a concretare una decisione definitiva impugnabile col regolamento di competenza sia sul merito sia sulla competenza, in quanto – lo si ripete – la sommaria delibazione in ordine alla questione di litispendenza è risultata limitata alla concessione del provvedimento di provvisoria esecuzione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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