Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26262 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27419/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA

(OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 277/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

10.3.2010, depositata il 26/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.C.), e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 17 marzo 2000 A.S. e L.G., in qualità di legali rappresentanti della minore L.D., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Broscia il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla figlia a seguito di un infortunio verificatosi mentre la piccola si trovava a scuola.

Costituitosi in giudizio, il Ministero contestò l’avversa pretesa, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 7 agosto 2003 il giudice adito accolse la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 26 marzo 2010, lo ha respinto.

2. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificando l’atto a L.D..

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi dichiarato improcedibile.

Il ricorrente, invero, dopo avere allegato che la sentenza impugnata, depositata il 26 marzo 2010, gli è stata notificata il 4 settembre successivo, si è limitato a produrre una copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, così venendo meno all’onere di deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificatone, se questa è avvenuta, impostogli a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Tale onere, che è posto a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, va accertato prima e indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005). Non è superfluo aggiungere che la declaratoria di improcedibilità è evitabile soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata, ex art. 372 c.p.c., comma 2, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, mentre deve essere escluso ogni rilievo dell’eventuale deposito di una copia con la relata da parte del controricorrente o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio (Cass. civ. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376)”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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