Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26261 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26261 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LANZILLOTTO Paolo, rappresentato e difeso, in forza di procura
a margine del ricorso, dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pio Giuseppe Torcicollo
in Roma, via Carlo Mirabello, n. li.;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;

t

Data pubblicazione: 22/11/2013

- intimato per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza
in data 31 gennaio 2012 (n. 99 Reg. Rep.).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Potenza, con decreto in
data 31 gennaio 2012, ha accolto in parte la domanda di equa
riparazione equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, da Paolo Lanzillotto per l’eccessiva durata
di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Puglia
dal 1996 al febbraio 2010, sezione distaccata di Lecca, e ha
condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro
3.500, ponendo a carico dell’Amministrazione la metà della
spese processuali, previa compensazione della restante parte;
che la Corte territoriale – quantificato in tre anni il
periodo di ragionevole durata e valutata l’eccedenza in sette
anni – ha liquidato per ogni anno di ritardo la somma di euro
500, in relazione alla posta in gioco, tenuto conto della modestia dell’oggetto del procedimento presupposto e del fatto
che già in sede cautelare, in data 30 marzo 1996, il ricorren-

2

ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

te, attraverso l’esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, aveva conseguito un risultato conforme al proprio interesse;
che per la cessazione del decreto della Corte d’appello il

glio-6 agosto 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero non ha resistito con controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione di

una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione degli artt. 2 della
legge n. 89 del 2001, 6 e 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 24
e 111 Cost., 112 e 115 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione) ci si duole della insufficienza dell’importo liquidato a titolo di equa riparazione (con scostamento dalla regola
secondo cui l’indennizzo non può scendere sotto i 750 euro per
ogni anno del primo triennio e sotto i 1.000 euro per ogni anno successivo) nonché della compensazione parziale delle spese;
che il motivo è infondato;
che, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n.89, per violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto degli

3

standard

là dove, in

Lanzillotto ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 lu-

considerazione del carattere irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche
sulla condizione sociale e personale del richiedente,
raccoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarci-

spetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (Cass., Sez.
Il, 24 luglio 2012, n. 12937);
che nella specie la Corte d’appello ha dato adeguata motivazione dello scostamento dai parametri quantitativi tendenzialmente ricavabili dalla giurisprudenza della CEDU, quantificando in euro 500 per anno di ritardo l’entità
dell’indennizzo in ragione dell’esiguità della posta in gioco,
avuto riguardo alla modestia dell’oggetto del procedimento
presupposto;
che anche la compensazione per metà delle spese processuali, con la condanna del Ministero per la restante parte, è
conforme a legge, giacché la domanda del ricorrente è stata
accolta soltanto in parte;
che il ricorso è rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il
Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

4

mento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato ri-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre

2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA