Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26261 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23475/2012 proposto da:

S.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI N. 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAGUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO SPORTELLI,

MICHELE LANGIULLI, giusto mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE BARI, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 28/03/2011 e depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso (delega Avvocati Maurizio Sportelli

e Michele Langiulli), per il ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la memoria depositata dal ricorrente.

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Bari ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 99/21/2010 della CTP di Bari che aveva già parzialmente accolto (eccettuata l’istanza relativa ai versamenti del 17.6.2004, perchè tardiva) il ricorso del contribuente S.N. – ed ha così confermato il rigetto dell’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni d’imposta 2004-2007, impugnazione fondata sulla premessa che la contribuente – esercente l’attività di medico di medicina generale, in convenzione con il servizio sanitario nazionale – non fosse dotata di autonoma organizzazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che “per i medici non sussiste il diritto al rimborso dell’IRAP allorquando nello studio medico vi sia la presenza di una segretaria part-time, come nel caso che ci occupa, in quanto costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito della autonoma organizzazione”.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; L. n. 833 del 1978, art. 48 e del D.Lgs. n. 502 del 1992) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante (riformando la decisione di primo grado) abbia eluso l’accertamento sull’effettiva modalità di svolgimento dell’attività da parte della ricorrente, così come emerge dalla documentazione prodotta (dalla quale risultava che la contribuente non aveva mai una sola dipendente di mera collaborazione attuativa e si avvaleva solo di uno studio ai fini di ricevere i pazienti in coerenza con gli obblighi imposti dalla convenzione nazionale che le si applica) e si duole ancora per avere il giudicante fondato il proprio convincimento su elementi inidonei alla individuazione di una organizzazione autonoma, ovvero sull’esistenza di quei connotati strumentali che sono necessari per lo svolgimento dell’attività di medicina generale onde garantire il servizio ai pazienti anche durante i periodi di ferie o forzata assenza del titolare del rapporto convenzionale.

I motivi sono da accogliere, perchè fondati.

Benvero, il giudicante ha fondato il proprio convincimento al ridetto riguardo esclusivamente sulla ritenuta sussistenza di una organizzazione autonoma evincibile dalla mera esistenza di un collaboratore part-time.

Orbene, la irrilevanza dell’elemento organizzativo in argomento va apprezzata alla luce dell’insegnamento – enunciato con peculiare riferimento proprio all’esercizio della professione medica – dalla recentissima decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

E perciò, non vi è dubbio che il giudicante avrebbe dovuto indagare a riguardo di ciascuno e di tutti gli indicati elementi di fatto, se l’apporto produttivo sia idoneo a superato il livello discretivo di cui si è detto. Ed infatti, se è vero che il giudice deve valorizzare, ai fini del presupposto normativo dell’autonoma organizzazione, un compendio di elementi capaci di dimostrare, nel loro complesso, la loro incidenza sull’organizzazione del professionista (analogamente Cass. sentenza n. 27000 del 19 dicembre 2014), non è men vero che l’assenza dei requisiti minimi a riguardo di ciascun elemento in considerazione priva poi il combinato complesso di una concreta rilevanza.

In particolare, per ciò che concerne i compensi erogati a terzi è stato ritenuto (Cass. sentenza n. 2600 del 11 febbraio 2015) che erra il giudice di merito che, per ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, “si limitati a valorizzare il riconoscimento di compensi a terzi da parte del professionista senza in alcun modo soffermarsi sulla incidenza delle attività remunerate sull’autonoma organizzazione del professionista”.

E così anche a riguardo degli esborsi per “ammortamento di beni strumentali”, circa i quali è stato più volte affermato che: “l’organizzazione dell’attività, rilevante ai fini dell’applicazione dell’Irap, va ravvisata tutte le volte che, per lo svolgimento della stessa, il titolare si avvalga di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili (nello specifico contesto scientifico e/o tecnologico) per l’esercizio dell’ attività stessa” (Cassazione n. 8166 e n. 8168 del 2 aprile 2007; analogamente Cass. ordinanza n. 21052 del 12 ottobre 2010; Cass. ordinanza n. 13048 del 24 luglio 2012; Cass. ordinanza n. 18108 del 25 luglio 2013; Cass. Ordinanza n. 14158 del 6 agosto 2012; Cass. sentenza n. 547 del 15 gennaio 2016).

Concentrandosi sul solo aspetto della collaborazione personale il giudice dell’appello ha peraltro valorizzato proprio quell’elemento che è stato direttamente analizzato nella menzionata pronuncia per fissare un limite quantitativo determinato e facilmente apprezzabile della collaborazione che non determina organizzazione rilevante ai fini dell’IRAP e cioè la collaborazione di un solo soggetto a cui siano affidate mansioni esecutive.

Poichè proprio dalla pronuncia qui impugnata risulta che nella specie di causa tale spartiacque non è stato superato, non resterà che disporre la cassazione della pronuncia impugnata, con la facoltà per la Corte di sostituire direttamente il proprio convincimento a quello del giudice del merito, non essendovi ulteriori fatti rilevanti da acquisire (con l’accortezza di rispettare il giudicato già formatosi a riguardo dei versamenti del 17.6.2004 che sono stati ritenuti irripetibili).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con assorbimento del secondo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione della controversia nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Le spese del processo vanno compensate essendosi solo di recente con la decisione delle Sez. U. di questa Corte citata nella relazione-consolidato l’orientamento nomofilattico più favorevole al contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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