Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26261 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9613-2018 proposto da:

T.C., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RENZO MOLINELLI;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT LEASING SPA e per essa, quale mandataria, la DOBANK SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio

dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1826/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 7/12/2017, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto l’azione promossa dalla Unicredit Leasing s.p.a. (e, per essa, quale mandataria, dalla Unicredit Credit Management s.p.a.) per la dichiarazione d’inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell’atto con il quale M.C. (socio accomandatario della società Autotrasporto MB di C.M. s.a.s., debitrice della Unicredit Leasing s.p.a.) aveva conferito taluni diritti immobiliari propri in un fondo patrimoniale costituito, unitamente alla coniuge T.C., per la realizzazione dei bisogni della relativa famiglia;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata dalla società originaria attrice, con la conseguente conferma dell’inefficacia dell’atto di disposizione dalla stessa impugnato;

che, avverso la sentenza d’appello, M.C. e T.C. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che la Unicredit Leasing s.p.a., e per essa, quale mandataria, la Do Bank s.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza del requisito soggettivo della consapevolezza, da parte dei ricorrenti, di arrecare pregiudizio alle ragioni della società creditrice;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso la censura in esame (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del secondo motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti in relazione all’effettiva sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione pauliana proposta dalla banca attrice;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la società creditrice avrebbe dovuto preliminarmente procedere all’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti della società debitrice principale prima di agire contro il debitore tenuto in via sussidiaria, con la conseguente inammissibilità dell’azione direttamente proposta nei confronti di quest’ultimo;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come del tutto correttamente il giudice a quo abbia sottolineato l’insussistenza di alcuna necessità, ai fini della proposizione dell’azione pauliana nei confronti del debitore tenuto in via sussidiaria, della previa proposizione dei rimedi conservativi del proprio credito nei confronti del debitore tenuto in via principale, trattandosi, con riguardo al requisito della sussidiarietà dell’obbligazione, di una modalità della responsabilità debitoria che, attenendo alle modalità dell’esperimento dell’azione esecutiva, rimane del tutto irrilevante in relazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, i cui effetti rimangono limitati alla sola declaratoria dell’inopponibilità dell’atto impugnato nei confronti del creditore procedente;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come, all’atto della stipulazione del primo contratto di leasing tra la società attrice e la Autotrasporto MB di C.M. s.a.s., il M. non fosse proprietario di alcun bene, con la conseguente inammissibilità dell’azione revocatoria ove riferita a un credito originariamente non assistito da alcuna garanzia patrimoniale generica dell’odierno ricorrente;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, sul punto, varrà sottolineare come, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, le circostanze relative alla qualità e alla consistenza del patrimonio dei diversi debitori al momento dell’assunzione del vincolo obbligatorio, non assumano alcun rilievo, dovendo ritenersi limitate, le finalità dell’esercizio dell’azione revocatoria, all’assicurazione della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore in previsione dell’eventuale futuro esercizio dell’azione esecutiva, con la conseguente legittima proponibilità di detta azione conservativa anche in relazione al compimento di atti di disposizione di beni pervenuti nel patrimonio del debitore in epoca successiva al sorgere del credito;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA