Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26260 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26260 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

nave

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 293021’07) proposto dalla:

S.R.L. SICARMA SHIPPING IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore
quale legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al
ricorso, dagli Avv.ti Maurizio Dardani e Raffaele Sperati ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo, in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;

– ricorrente –

contro
WARTSILA NORTH AMERICA INC. (con sede a Houston – Texas, U.S.A.) in persona del
legale rappresentante pro-tempore, e WARTSILA SWITZERLAND LTD (con sede in
Svizzera), in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambe rappresentate e
difese, la prima in virtù di procura speciale rilasciata a Houston il 7.12.2007 a ministero del
notaio Wendy Seel (munita di Apostille in data 12.12.2007, certificata dal Segretario di
Stato del Texas ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961) e la seconda in forza di
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Data pubblicazione: 22/11/2013

procura speciale rilasciata a Winterthur il 4.12.2007 a ministero del notaio Marco
Lucchinetti (munita di Apostille in data 6.12.2007, ai sensi della predetta Convenzione
dell’Aja), dagli Avv.ti Guido Francesco Romanelli e Gianantonio Tassinari ed elettivamente
domiciliate presso lo studio del primo, in Roma, via Cosseria, n. 5;

controricorrenti-

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 535 del 2007, depositata il 16

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Raffaele Sperati, per la ricorrente, e Guido Francesco Romanelli, per
le controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1999,Ia Wartsila nsd North America inc.
e la Wartsila nsd Switzerland ltd convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna,
la s.r.l. Sicarma Shipping al fine di ottenere la sua condanna al pagamento degli importi
indicati nella fattura n. 402834-01 emessa dalla prima e nelle fatture nn. 1066219, 1066220
e 1501304 emesse dalla seconda, relative a lavori di montaggio, controllo e rettifica
dell’asse a manovella del motore ausiliario della motonave “Anna Prima”, di proprietà della
suddetta convenuta, effettuati nel porto di New Orleans 1’8 marzo 1999, in quello di
Kingston il 9 aprile 1999, in quello russo di Murmansk il 18 aprile 1999 e in altri porti di
approdo della nave. Nella costituzione della predetta convenuta (che, a sua volta,
avanzava domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni riconducibili alla negligente
esecuzione dei lavori dedotti in giudizio), all’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito
Tribunale, con sentenza depositata il 2 agosto 2003, rigettava la proposta domanda

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aprile 2007 e notificata il 18 settembre 2007;

riconvenzionale ed accoglieva quella principale, condannando la s.r.l. Sicarma Shipping al
pagamento delle somme indicate in citazione, oltre interessi fino al saldo.
Interposto appello da parte di quest’ultima società e nella resistenza delle appellate, la
Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 16 aprile 2007, rigettava il gravame
e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata

legittimazione attiva della Wartsila nsd Switzerland LTD (essendo rimasto accertato che, in
concreto, erano stati stipulati due distinti contratti con le due diverse società), riteneva che
anche le censure nel merito erano infondate sulla scorta delle univoche e complete
emergenze della c.t.u., dalle cui conclusioni si era potuta evincere l’esclusione di ogni
responsabilità ascrivibile alle società appaltatrici nell’esecuzione dei lavori.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.
Sicarma Shipping, in liquidazione, articolato in quattro motivi. Le due società intimate
hanno resistito in questa sede costituendosi con un unico controricorso, illustrato da
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la supposta violazione e falsa applicazione I
degli artt. 1661 e 1671 c.c., unitamente al vizio di omessa e contraddittoria motivazione sul
punto decisivo della controversia relativo al prospettato difetto di legittimazione attiva della
Wartsila nsd Switzerland LTD. A corredo di tale censura la predetta ricorrente ha indicato —
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la
sentenza impugnata pubblicata il 16 aprile 2007) – il seguente quesito di diritto: “dica la
S. C. se, nel caso di appalto di un’opera complessa, che si estrinsechi nell’esecuzione di
una serie di attività distinte di natura tecnica, tutte finalizzate al raggiungimento di uno
scopo, sia necessario che l’interprete, al fine di stabilire se il committente abbia ridotto
l’ambito dell’incarico dell’appaltatore, restringendolo all’esecuzione di alcune soltanto delle
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decisione, la Corte felsinea, respinta la doglianza relativa al supposto difetto di

attività originariamente commissionate, compia un’indagine ampia, che tenga conto della
reazione dell’appaltatore alle istruzioni del committente, verificando, in particolare, se dette
istruzioni si inquadrino nello schema giuridico del recesso parziale dal contratto, ovvero
costituiscano semplicemente disposizioni relative alle modalità pratiche di esecuzione
dell’opera, senza alcuna riduzione del suo contenuto”.

(perché non specificamente correlato al “decisum” della Corte territoriale) e della mancanza
di un’autonoma e chiara indicazione del fatto controverso addotto a sostegno del vizio
motivazionale — è, in ogni caso, destituito di fondamento.
Diversamente dall’assunto della ricorrente, rileva il collegio che la Corte felsinea non ha
propriamente ritenuto che le istruzioni della committente configurassero un recesso
parziale dal contratto di appalto dedotto in controversia, né, nel caso di specie, ha fatto
applicazione del disposto di cui all’art. 1661 c.c., ma ha — con motivazione logica ed
adeguata (e, perciò, incensurabile in questa sede di legittimità) — rilevato che, in effetti, la
Sicarma Shipping aveva concluso un accordo (integrante un negozio giuridico bilaterale)
con la Wartsila nsd North America inc. al fine di limitare il rapporto contrattuale
precedentemente concluso ad una sola attività (quella della rettifica dell’asse a manovella)
rispetto a quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale con la coeva intesa di condurlo a
termine, come poi avvenne.
Inoltre, la Corte di secondo grado ha sufficientemente giustificato il suo percorso logico nel
rilevare che, in realtà, sul presupposto di tale ridimensionamento dell’oggetto del contratto
intercorso la Sicarma Shipping e la Wartsila nsd North America inc., la successiva
esecuzione del montaggio dell’asse e del test di rodaggio fu realizzata dalla Wartsila nsd
Switzerland LTD (con l’intermediazione della Wartsila Italia), mediante l’intervento di un
proprio tecnico, che, infatti, aveva proceduto alle suddette operazioni con l’adesione della
committente, la quale, attraverso il direttore di macchina ed il capitano responsabile della

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1.1. Il motivo – al di là della prospettazione di un quesito di diritto essenzialmente generico

nave, aveva sottoscritto i rapporti di intervento, i quali erano stati redatti su carta intestata
alla stessa Wartsila nsd Switzerland LTD.
Alla luce, pertanto, di tali inequivoci accertamenti di fatto, il giudice di appello ha
logicamente e conseguenzialmente concluso che, nella fattispecie, non ricorressero i
presupposti per la configurazione di un contratto di subappalto intercorso tra le due società

appalto (relative a due differenti, ancorché collegate, prestazioni) rispetto ai quali l’attuale
società ricorrente rivestiva la qualità di committente.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1655 c.c., unitamente al vizio della contraddittorietà della motivazione sul punto
decisivo della controversia relativo all’avvenuto accertamento del compimento delle opere
appaltate. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta formulato il seguente quesito di diritto: “dica
la S. C. se l’appaltatore maturi il diritto al corrispettivo e possa andare esente da
responsabilità anche in caso di mancato compimento dell’opera commissionatagli quando
tale mancato compimento dell’opera sia derivato dalla mancanza degli strumenti tecnici
necessari per il compimento delle necessarie verifiche tecniche, owero dalla mancanza dei
pezzi di rispetto necessari per provvedere alle necessarie sostituzioni’.
2.1. Anche questa censura è priva di pregio.
Secondo l’impostazione della proposta doglianza, la sentenza impugnata sarebbe incorsa
nella violazione del citato art. 1655 c.c. e nel vizio di contraddittorietà della motivazione
perché, mentre aveva accertato come il motore oggetto dell’intervento di riparazione
avesse funzionato per poche ore, aveva, di contro, ritenuta comunque eseguita
positivamente la prestazione da parte dell’appaltatrice, sul presupposto che la stessa non
avrebbe che potuto avvalersi, per le riparazione da effettuare, della strumentazione
disponibile e delle attrezzature occorrenti in dotazione alla nave stessa, ancorché

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Wartsila, emergendo, piuttosto, che erano stati, in effetti, stipulati due distinti contratti di

l’assunzione dell’opera avrebbe dovuto essere sopportata con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a rischio della stessa società appaltatrice.
Osserva il collegio che la Corte territoriale, al fine di ravvisare l’addebitabilità della
responsabilità alla committente in merito alla mancata predisposizione della
strumentazione idonea e delle attrezzature indispensabili per il compimento delle

da eseguire attinente ad un rapporto riguardante un appalto di servizi di manutenzione a
bordo di una nave mercantile, per la cui effettuazione ricade, appunto, a carico
dell’appaltante l’onere di rendere possibile l’adempimento di detta prestazione,
considerando che il servizio deve essere reso da un operatore che, normalmente,
interviene per via aerea e deve, quindi, avvalersi dei mezzi tecnici che risultano a
disposizione della nave.
Inquadrando il rapporto contrattuale in tal modo, il giudice di appello — in relazione alla sua
particolare natura (concernendo l’espletamento di servizi di manutenzione a bordo di una
nave) e alla specificità della complessiva prestazione concordata con la società
appaltatrice — ha inteso ritenere che incombesse legittimamente sulla committente l’onere
di cooperazione nell’adempimento della prestazione stessa, rendendola possibile ed
attuabile mediante la fornitura e la messa a disposizione dei mezzi occorrenti per
l’esecuzione del servizio commissionato (consistente — si badi — nel montaggio, controllo e
rettifica dell’asse a manovella del motore ausiliario), alla quale la medesima appaltatrice
aveva diligentemente provveduto, essendo emerso — sulla scorta delle risultanze
dell’espletata c.t.u. — che l’avaria del motore non era dipesa dall’incauta movimentazione e
dall’inidoneo trasporto dell’asse, ovvero dalla scorretta regolazione delle pompe del
combustibile e dal “disallineamento” dell’asse medesimo, risultando, piuttosto, riconducibile
alla inadeguatezza dei filtri dell’olio inseriti nel circuito di lubrificazione del motore, e, quindi,
ad una condotta pregressa della stessa committente, la quale – per ovviare a tale
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operazioni e delle verifiche richieste, ha posto riferimento alla peculiarità della prestazione

inconveniente (non rientrante specificamente nell’oggetto del servizio contrattualmente
concordato) incidente sulla funzionalità del motore – avrebbe dovuto mettere a
disposizione dell’appaltatrice i mezzi occorrenti per consentire le relative riparazioni o
sostituzioni.
Pertanto, deve affermarsi che, anche in tema di appalto, è da ritenersi applicabile il

all’adempimento dell’appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con
riferimento alla particolare portata obiettiva dell’obbligazione pattuita (come,
appunto, quella ascrivibile all’appalto di servizi di una nave durante i suoi tragitti di
lungo corso), precisandosi che tale dovere discende da quelli più ampi di correttezza
e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale
e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all’appaltante di porre in essere
quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall’appaltatore

(come verificatosi nel caso di specie), che risultino necessarie affinché quest’ultimo
possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto
obbligatorio (cfr., per meri riferimenti, Cass. n. 1694 del 1984; Cass. n. 522 del 1995 e

Cass. 10052 del 2006).
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dello
stesso art. 1655 c.c., unitamente al vizio della omessa motivazione sul punto decisivo della
controversia relativo all’avvenuta accettazione, da parte di essa committente, delle opere
appaltate. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta dedotto il seguente quesito di diritto: “dica
la S. C. se incorra nel vizio di omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo
per il giudizio, la sentenza che affermi che costituisce verifica dell’opera appaltata il
comportamento del committente, il quale interrompa le prove del motore prima del loro
completamento e che, in seguito, denunzi i difetti del motore non appena si manifesti una
nuova avaria”.
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principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1206 c.c., il committente è tenuto a cooperare

3.1. Anche questo motivo è da valutarsi come destituito di fondamento.
Pur dovendo evidenziarsi che malgrado la deduzione di una violazione di legge, la
ricorrente non ha formulato (per quanto appena precedentemente riportato) un vero e
proprio quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., lamentando, in effetti, una supposta
omissione o contraddittorietà di motivazione (senza, tuttavia, indicare specificamente il fatto

contestata accettazione del servizio compiuto dall’appaltatrice), occorre, comunque,
rilevare che la censura non coglie nel segno.
Infatti, la Corte territoriale — con lo svolgimento di un percorso logico e sufficientemente
sviluppato – ha dato conto di aver considerato, quali fatti decisivi per la controversia, le
circostanze per cui la committente prese in consegna il motore ausiliario della nave al
termine del rimontaggio e del test di rodaggio effettuato unitamente al direttore di
macchina, il quale sottoscrisse il rapporto di intervento del tecnico di Wartsila NSD
Switzerland (su carta intestata della medesima), senza sollevare alcuna riserva al riguardo,
e rimise in funzione il motore per i giorni successivi.
Alla luce di tali riscontri di fatto, pertanto, la Corte di secondo grado ha correttamente
ritenuto che la committente avesse accettato il servizio relativo al rimontaggio e al controllo
del motore ausiliario, il quale costituiva l’oggetto principale della prestazione
commissionata alla società appaltatrice. Del resto, secondo la univoca giurisprudenza di
questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7260 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 15711 del 2013), in
tema di appalto, l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita
dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza
dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede
come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna
dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e
come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest’ultimo anche
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controverso e decisivo per la controversia, che avrebbe dovuto essere riferito alla

se “non si sia proceduto alla verifica”, donde la configurazione del conseguente
diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la
supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., formulando il quesito di diritto
nei seguenti termini: “dica la S.C. se sia vietato all’interprete sostituire una domanda di

ovvero se ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

4.1. Anche quest’ultima censura è da considerare infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, al di là della essenziale genericità del prospettato quesito di diritto, deve ritenersi
che la Corte di appello non ha affatto violato il citato art. 112 c.p.c., dal momento che la
stessa, oltre alla condanna dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in
senso proprio per effetto dell’applicazione del principio della soccombenza, ha riconosciuto
alle appellate, a titolo di risarcimento danni (ovvero per il titolo che era già stato dedotto e
riconosciuto come fondato in primo grado), l’ulteriore ristoro derivante dagli esborsi
sostenuti nel giudizio straniero per l’esperimento di un preventivo procedimento cautelare,
che le società appaltatrici avevano dovuto instaurare per assicurare la garanzia
patrimoniale dei propri crediti (considerando che la Sicarma Shipping s.r.l. era risultata
titolare della sola motonave “Anna Prima”, peraltro assoggettata a sequestro), poi fatti
valere con la domanda successivamente proposta in conseguenza dell’accertato
inadempimento della stessa committente.
5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere
integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento — in
favore delle due controricorrenti (con vincolo solidale) – delle spese del presente giudizio,
che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il
giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di
specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
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condanna al pagamento delle spese processuali con una domanda di risarcimento danni,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle
controricorrenti in via solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 ottobre 2013.

euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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