Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26260 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23343/2012 proposto da:

O.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ROBERTO MERLINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO VOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/22/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 24/11/2011 e depositata il

20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

La CIR di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 4/01/2009 della CTP di Piacenza che aveva già integralmente accolto il ricorso del contribuente O.F. – ed ha così reietto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni 1998-2000, ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente – esercente l’attività di rappresentante di commercio – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dopo avere premesso che l’onere probatorio in materia grava sulla parte contribuente – ha motivato la decisione nel senso che nella specie di causa era risultato che il contribuente avesse usufruito dell’apporto di collaboratori, così che il reddito dichiarato non potesse considerarsi imputabile esclusivamente al lavoro personale, ma anche alla presenza di un’autonoma struttura organizzata. Invero, l’Ufficio aveva comprovato valori decisamente elevati a riguardo di immobilizzazioni materiali e beni strumentali oltre che compensi erogati ad un collaboratore familiare.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Con il motivo d’impugnazione (centrato sulla violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c.; sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione; sulla violazione dell’art. 112, per violazione del “giudicato interno”) la parte ricorrente si duole del fatto che – pur avendo essa parte contribuente eccepito l’esistenza di un pregresso giudicato a riguardo degli anni di imposta 1998-2000 (sentenza della CTR Emilia Romagna n. 31/22/2006 del 31.3.2006), adottata in riferimento alla domanda di rimborso di parte dell’IRAP versata per quegli anni – la CTR abbia respinto la domanda concernente il rimborso di altra parte dell’IRAP versata a riguardo degli stessi anni e che ciò abbia fatto accertando esistente il presupposto dell’autonoma organizzazione che invece era stato accertato inesistente da parte della menzionata pronuncia della CTR Emilia Romagna. A riguardo dell’eccepito giudicato la pronuncia qui impugnata nulla aveva osservato ed aveva perciò violato il principio secondo cui in un nuovo giudizio è precluso il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto da una precedente pronuncia (e che abbia formato premessa logica indispensabile della statuizione), per quanto il nuovo giudizio possa avere finalità diverse da quello pregresso.

Il motivo appare solo parzialmente fondato ed è pertanto accoglibile nei limiti di ragione.

La questione che la censura pone, al di là di una qualche confusione nell’articolazione della stessa, è chiaramente ed essenzialmente quella dell’ efficacia di giudicato “esterno” della sentenza n. 31/22/06 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, asserendosi che la medesima riguarda le stesse annualità oggetto del presente processo, sicchè ne deriva il tipico effetto preclusivo dell’eccepito giudicato.

Presa visione degli atti processuali, come è possibile e necessario, trattandosi di questione procedurale rispetto alla quale questa Corte è pacificamente anche “giudice del fatto”, vi è anzitutto da rilevare che tale allegazione è soltanto parzialmente fondata appunto in fatto.

Detta sentenza “pregiudicante” invero non riguarda tutte le annualità nuovamente in contenzioso nella presente causa, ma soltanto il 1998, rispetto alla quale dunque non è dubbio che sussista la preclusione del “giudicato sostanziale” ex art. 2909 c.c..

Rimane dunque da verificare se per le altre due annualità (1999/2000) non coperte dall’effetto preclusivo “diretto” del giudicato possa valere la consolidata giuriprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U., n. 13916 del 2006) sulla efficacia “ultrattiva” del giudicato esterno nelle imposte periodiche ossia sulla concreta preclusività della sentenza citata in ordine al concreto oggetto del presente contenzioso.

A tale quesito va data risposta negativa.

Vi è anzitutto da ricordare il principio – affermato dalla citata giurisprudenza – che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi cd a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (Sez. U., Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696).

Orbene, pacifico che anche per le annualità 1999/2000 res controversa è la sussistenza del presupposto impositivo con specifico riguardo alla riferibilità all’ O. di una “autonoma organizzazione”, va tuttavia rilevato che i “fatti” correlativi appaiono diversi rispetto a quelli considerati con l’eccepito giudicato esterno formatosi per l’annualità 1998.

Risulta infatti chiaro dalla lettura della motivazione della sentenza n. 31/22/06 della CTR Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, che nel 1998 il ricorrente non avesse collaboratori, disponesse, di pochi beni strumentali e, soprattutto, corrispondesse a terzi “compensi modestissimi”.

Come correttamente argomenta la controricorrente Agenzia fiscale, nel 1999 e nel 2000 invece l’ O. ha corrisposto alla moglie, quale collaboratrice famigliare, rispettivamente Lire 98.120.000 e Lire 153.098.000.

E’ quindi evidente che nelle annualità in questione il presupposto impositivo, in parte qua, si configura fattualmente in termini differenti, sicchè l’efficacia “ultrattiva” del giudicato esterno formatosi nel 1998 non può essere affermata.

Peraltro, la pronuncia impugnata ha adeguatamente valorizzato tali elementi ai fini della propria statuizione di debenza dell’imposta, con giudizio di merito non sindacabile ulteriormente in questa sede e comunque conforme in diritto alla giurisprudenza di questa Corte (“In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”; Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529), trattandosi di compensi a terzi e risorse materiali che sicuramente vanno ben oltre il c.d. “minimo indispensabile”.

In conclusione, il ricorso del contribuente va accolto limitatamente all’anno 1998.

Per reciproca soccombenza le spese del presente giudizio devono essere compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente all’anno 1998; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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