Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26260 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26638-2017 proposto da:

D.P.R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MAGNANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DE PAOLIS;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEVERANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE LANDOLFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 D.P.R.N. convenne dinanzi al Tribunale di Nardò il Comune di Leverano, esponendo che:

-) il 5 settembre 2006, mentre percorreva una via del centro abitato di Leverano, finì col proprio veicolo in una pozza d’acqua creatasi in seguito ai rovesci temporaleschi;

-) tale invaso era così profondo che l’acqua dapprima raggiunse il vano motore del veicolo su cui viaggiava l’attrice, provocando lo spegnimento di quest’ultimo e l’arresto del mezzo; in seguito allagò internamente il veicolo per un’altezza di circa 70 cm, suscitando nell’attrice un grave stato di shock e di panico.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Con sentenza 13 febbraio 2013 n. 787 il Tribunale accolse la domanda.

La Corte d’appello di Lecce, adita dall’amministrazione soccombente, con sentenza 23 agosto 2017 accolse il gravame e rigettò la domanda attorea.

La Corte d’appello ha così motivato la propria decisione:

-) il Tribunale aveva qualificato la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e tale qualificazione non era stata impugnata, sicchè su di essa “si era formato il giudicato”;

-) nel caso di specie la responsabilità del custode doveva escludersi sulla base della condotta gravemente colposa della vittima, la quale “si imbattè non già in una pozzanghera, ma in una strada completamente allagata lungo la quale, nonostante l’evidenza dello stato dei luoghi, proseguì a bordo della propria auto, procedendo per decine di metri nell’acqua alta circa 70 cm ed omettendo qualsivoglia manovra di emergenza perchè non c’era parcheggio, così cagionando danni al motore, che si spegneva”.

Osservò inoltre il tribunale che la profondità dell’allagamento sarebbe stata facilmente percepibile semplicemente osservando le altre automobili parcheggiate ai lati della strada, “che certamente erano in buona parte immerse nell’acqua e la cui circostanza non poteva” sfuggire all’attrice; e che l’attrice venne a trovarsi nella situazione di emergenza sopra descritta dopo aver percorso “un tratto considerevole” della strada allagata.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.P.R.N., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Leverano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge (assume essere stati violati dalla Corte d’appello gli artt. 2051,2697,2727,2728,2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.), sia quello di omesso esame del fatto decisivo.

Sostiene che la decisione della Corte d’appello si fonda “su presunzioni fallaci”; che tali presunzioni erano state “sconfessate dalle prove testimoniali”; che tali prove testimoniali non sono state “minimamente valutate” dalla Corte d’appello.

Aggiunge che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto colposa la condotta della persona danneggiata; sostiene che questa non conosceva il Comune di Leverano; che non vi erano segnali di pericolo; e che inizialmente la situazione della strada appariva accessibile e non pericolosa.

Il motivo prosegue trascrivendo le prove testimoniali, e sostenendo che a causa della pioggia battente la vittima non poteva percepire la profondità dell’allagamento; che nessuno dei testimoni ha fatto riferimento “al livello dell’acqua delle macchine parcheggiate”.

1.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che tale vizio non viene dedotto con le modalità stabilite dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), e cioè indicando in modo chiaro quale fatto non sia stato considerato, quando sia stato dedotto in giudizio, come sia stato provato, perchè sia decisivo.

La seconda ragione di inammissibilità della censura di omesso esame del fatto decisivo è che in realtà la ricorrente non imputa affatto alla Corte d’appello di avere trascurato “fatti decisivi”, ma le imputa di non aver preso in esame tutte le prove raccolte, ovvero di averle valutate in modo non corretto.

E tuttavia censure di questo tipo non sono consentite in sede di legittimità, e tanto meno lo sono dall’art. 360 c.p.c., n. 5: le Sezioni Unite di questa Corte infatti, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti” (Cass. 8053/14, cit.).

1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il motivo è, del pari, manifestamente inammissibile.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che una violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01);

Per quanto attiene, poi, la pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al 5 14 dei “Motivi della decisione”). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sè violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto – a tutto concedere – un error in iudicando.

1.4. Nella parte in cui lamenta un sostanziale fraintendimento delle dichiarazioni testimoniali da parte della Corte d’appello il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè omette di trascrivere le deposizioni che si assumono fraintese.

1.5. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c. il motivo è manifestamente infondato: violazione di tale norma infatti non vi fu, perchè è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che anche la condotta colposa della vittima può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo a liberare il custode (cosiddetto “fortuito incidentale”).

1.6. Nella parte in cui lamenta la violazione delle norme sulle presunzioni il motivo è inammissibile, giacchè non è consentito a questa Corte stabilire se la prova presuntiva utilizzata dal giudice di merito sia stata correttamente o scorrettamente apprezzata.

Una violazione degli artt. 2727-2729 c.c. può essere prospettata in sede di legittimità solo entro gli stretti limiti già stabiliti da questa Corte, e cioè prospettando un vizio di sussunzione, vale a dire deducendo che il giudice ha fatto ricorso ad una prova presuntiva fondata su indizi non gravi, o viceversa ha escluso una prova presuntiva fondata su indizi gravi (si veda, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018).

Nel caso di specie, tuttavia, tali limiti non sono stati oltrepassati dalla Corte d’appello: affermare, infatti, che colui il quale percorra una strada allagata possa agevolmente avvedersi della profondità dell’allagamento osservando i veicoli in sosta al margine della strada è deduzione conforme alla logica e al buon senso.

1.7. Nella parte restante, infine, il motivo è manifestamente inammissibile perchè sottopone a censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo la ricorrente lamenta sia l’omesso esame del fatto decisivo, sia la violazione delle norme sull’illecito, sull’onere della prova, sulle presunzioni, sul nesso di causa; nonchè gli artt. 113,115 e 116 c.p.c.

Nella illustrazione del motivo lamenta che la Corte d’appello non abbia “tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei testi”; che nell’area dell’incidente l’amministrazione comunale aveva collocato un sistema di raccolta delle acque insufficiente ad assorbire la pioggia; che le precipitazioni atmosferiche non si possono ritenere eventi imprevedibili; che se il Comune avesse compiuto un’adeguata manutenzione delle strade allagamento non si sarebbe verificato; che l’amministrazione comunale da tempo era a conoscenza del pericolo di allagamenti nella strada percorsa dall’odierna ricorrente.

Segue la trascrizione di varie deposizioni testimoniali e la conclusione che l’amministrazione comunale non aveva dimostrato che il danno era stato causato da un evento imprevisto imprevedibile.

2.2. Anche questo secondo motivo è manifestamente inammissibile, per le ragioni già esposte a confutazione del primo motivo di ricorso. V’è qui solo da aggiungere che:

-) nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo il motivo è inammissibile perchè tale censura non viene neanche illustrata;

-) nella parte in cui lamenta la violazione delle norme sulle prove, sul riparto dell’onere della prova e sul ricorso alle presunzioni semplici il motivo è inammissibile perchè nella sostanza censura la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo grado;

-) nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della condotta omissiva dell’amministrazione comunale, consistita nel non prevenire gli allagamenti e nel non installare segnali di pericolo, la censura è inammissibile perchè irrilevante, dal momento che la Corte d’appello, con statuizione non censurata in questa sede, ha affermato che la domanda proposta dall’attrice andava qualificata come domanda di risarcimento del danno da cose in custodia, e che su tale qualificazione si era formato il giudicato. E poichè quella del custode è una responsabilità oggettiva, e non una responsabilità per colpa, nel relativo giudizio è irrilevante accertare che tipo di condotta abbia tenuto il custode.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.P.R.N. alla rifusione in favore di Comune di Leverano delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.P.R.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA