Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 28/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 28/01/2022), n.2626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31548-2019 proposto da:
ITAFERR SPA, in persona dell’amministratore delegato pro tempore,
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese
dall’avvocato RICCARDO PEZZUTO;
– ricorrenti –
contro
C.M., CA.MA., c.m., C.R.,
C.P., C.G., CA.GI., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, n. 71, presso lo studio
dell’avvocato NICOLO’ DE lvLARCO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza RG 14/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RILEVATO
che la Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 16 luglio 2019, definiva il procedimento introdotto da Ca.Ma., in proprio e quale procuratore speciale di C.P., C.V., C.G., Ca.Gi. e C.R., comproprietari per i 5/6 del suolo riferibile alle particelle catastali (OMISSIS) e (OMISSIS), foglio (OMISSIS), del Comune di (OMISSIS), occupate il (OMISSIS) ed espropriate con decreto del 26 marzo 2015, per la realizzazione di opere ferroviarie; determinava le indennità di espropriazione e occupazione legittima loro spettanti, in complessivi Euro 166006,85 (importo corrispondente ai 5/6 del totale di Euro 199208,24) e ordinava a Rete Ferroviaria italiana spa (RFI) e Italferr spa, in solido, di versarli;
che Rete Ferroviaria italiana (RFI) e Italferr hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dai predetti signori C., cui si sono aggiunti due eredi ( C.M. e c.m.) di C.V., deceduto;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione con rito camerale ex art. 380 bis c.p.c.;
che le parti hanno depositato, in data 8 novembre 2021, un rituale atto congiunto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., avendo sottoscritto un atto transattivo della controversia;
che non si deve provvedere sulle spese, ex art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022