Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 05/02/2020), n.2626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1981/2013 R.G. proposto da:

G.V.D., elettivamente domiciliato in Roma, via

Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio dell’avv. Giorgio

Altieri, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vincenzo

Ravone, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 45/13/12, depositata il 3 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 45/13/12 del 03/05/2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc CTR) respingeva l’appello proposto da G.V.D. avverso la sentenza n. 55/01/11 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Prato (hinc CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato l’Amministrazione finanziaria disconosceva tutti i costi indicati nella dichiarazione del ricorrente;

1.2. la CTR rigettava l’appello proposto da G.V.D. ritenendolo infondato;

2. il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate depositava “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso G.V.D. deduce la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la carenza assoluta di motivazione della stessa;

2. il motivo è fondato;

2.1. come da ultimo sottolineato dalla S.C., “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017);

2.1.1. è stato, altresì, evidenziato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016);

2.2. nel caso di specie, la sentenza della CTR, dopo avere illustrato sommariamente lo svolgimento del processo, evidenziando che la CTP ha respinto il ricorso del contribuente, si è limitata a confermare la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione proposta da G.V.D. testualmente affermando: “la Commissione esaminata la documentazione in atti ritiene infondato l’appello”;

2.3. trattasi all’evidenza di una motivazione omessa o meramente apparente, non avendo la CTR spiegato, alla luce dei motivi di appello proposti, le ragioni per le quali la sentenza della CTP avrebbe dovuto essere confermata e, dunque, senza rendere palese il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento;

3. l’accoglimento del primo motivo è assorbente degli altri due motivi proposti dal ricorrente;

4. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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