Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7287/2017 proposto da:

S.S., TRANSADRIATICA SRL, elettivamente domiciliati in Roma,

Via G. G. Porro 8, presso lo studio dell’avvocato Anselmo Carlevaro,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE BASSI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL ROMAGNA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino

Sella 41, presso lo studio dell’avvocato Camilla Bovelacci,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Savini;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di FORLI’ 1017/16, depositata il

01/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A S.S., in qualità di conducente trasgressore, e TRANSADRIATICA S.r.l., quale obbligata in solido, l’Azienda USL di Cesena (ora Azienda USL della Romagna) contestava la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. In particolare, contestava la violazione delle pratiche di trasporto di cui del D.Lgs. n. 151 del 2007, all. 3, sanzionata dall’art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs., violazione incorsa in occasione del trasporto di tacchini constatata con verbale di contravvenzione in data (OMISSIS): l’eccesiva densità di carico, ovvero gli spazi messi a disposizioni degli animali risultavano di circa 97 cmq/kg inferiori a quelli minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

Emessa ordinanza ingiunzione n. 13 del 20 aprile 2011, con la quale si ingiungeva al trasgressore e alla società il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di Euro 1.000, gli ingiunti proponevano opposizione davanti al Giudice di pace di Cesena, che ne disponeva il rigetto con sentenza poi confermata in grado d’appello dal Tribunale di Forlì.

Per la cassazione della sentenza S.S. e TRANSADRIATICA S.r.l. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’intimata Azienda Usl ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si richiama l’Allegato 1, capo VII, punto E del Regolamento (CE) n. 1/2005, nella parte in cui, dopo avere indicato la superficie minima al suolo da garantire nel trasposto di pollame, si precisa “Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili alle condizioni metereologiche e alla durata probabile del tragitto”.

I ricorrenti sostengono che la disposizione deve essere interpretata nel senso che le quantità di spazio stabilite della stessa disposizione devono intendersi suscettibile di variazione tanto in aumento quanto in riduzione, tenuto conto delle condizioni particolari di ogni singolo caso concreto (condizioni degli animali, possibile durata del viaggio e condizioni meteorologiche), purchè sia garantita la finalità della normativa di tutela del benessere degli animali trasportati.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sulla base della corretta interpretazione della norma, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se le condizioni del caso concreto avessero potuto consentire di discostarsi dalla quantità di spazio specificamente indicata per la tipologia di animali. Infatti, il trasporto era stato eseguito in condizioni tali da garantire il benessere degli animali, tenuto conto di una pluralità di circostanze positive che giustificavano una riduzione della superficie al suolo per unità di peso essendo stato comunque salvaguardato il benessere degli animali. Solo la omissione di una tale indagine riferita al singolo trasporto ha determinato la soccombenza degli attuali ricorrenti, conseguendone perciò la necessità della cassazione della sentenza, a meno che la Corte non intenda procedere ai sensi dell’art. 267 (TFUE).

2. Il primo motivo è infondato.

L’undicesimo “considerando” del regolamento n. 1/2005 così recita: (11) Al fine di garantire un’applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere:interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di:nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento n. 1/2005: “(3). Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio”.

L’art. 3 di tale regolamento, intitolato “Condizioni generali per il trasporto di animali”, così dispone: “Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni: (…) “g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto” (…).

Ai sensi dell’art. 6, n. 3, di detto regolamento: “3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I”.

Il capo III di tale allegato riguarda le pratiche di trasporto. Il suo punto 2, intitolato “Durante il trasporto”, contiene la seguente disposizione: “2.1. Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII”.

La lettera E. di tale punto 2 “Densità per il trasporto di pollame in contenitori: Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo: (…). Volatili di peso superiore a 5 kg 105 1- 05 cm2/kg.

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto”.

3. Il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7: Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, al comma 3 recita: “3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all’Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000”. L’Allegato 3 (previsto dall’art. 7, comma 3) “PRATICHE DI TRASPORTO” al punto 2.1., prevede: “2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell’Allegato 1 capo VII del regolamento”.

Si osserva pertanto che la normativa nazionale sanziona il trasporto di animali fatto senza l’osservanza delle cifre minime, senza considerare la possibilità di variazioni prevista in linea teorica dal regolamento.

E’ stato chiarito che il legislatore comunitario, nel fissare un livello minimo di protezione degli animali, fa espressamente salva la facoltà degli stati membri di garantire un livello superiore di tutela (art. 1, comma 3, del Regolamento n. 1/2005): sotto questo profilo, pure a volere ammettere che la normativa nazionale sia più rigida di quella comunitaria, la previsione di misure minime, non suscettibili di variazione in diminuzione, non è quindi, di per sè, contraria al Regolamento. La previsione di misure minime non derogabili aumenta la “prevedibilità dei requisiti di tale regolamento e, così facendo, si contribuisce “tanto al rispetto di questi ultimi da parte degli operatori economici interessati, quanto all’efficacia e all’obiettività dei controlli che tutte le autorità competenti devono effettuare a tal fine”.

Nello stesso tempo, la previsione di misure minime, riferite ai trasporti da eseguirsi interamente sul territorio nazionale, non contrasta con il principio di proporzionalità, perchè realizza in modo più intenso la finalità di protezione degli animali durante il trasporto (che costituisce l’obiettivo principale del Regolamento), senza pregiudicare la realizzazione degli altri obiettivi della normativa comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 21 dicembre 2011, Causa C-316/10).

Il rigetto del primo motivo porta il rigetto del secondo motivo, con il quale si suppone infondatamente un diverso contenuto della normativa applicabile, senza che occorra, in considerazione di quanto sopra, disporre il rinvio pregiudiziale.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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