Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO, 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7151/2 005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2006 R.G.N. 9612/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ del ricorso ex art. 414 c.p.c., ha accolto la domanda proposta dall’odierno intimato nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., intesa ad ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del trattamento di fine rapporto, nonche’ delle mensilita’ supplementari, mediante il computo dei compensi per lavoro straordinario prestato con continuita’.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che: a) il ricorso introduttivo conteneva le indicazioni sufficienti ad integrare gli elementi prescritti dall’art. 414 c.p.c.; b) la prescrizione eccepita dalla convenuta societa’ non si era compiuta con riguardo al ricalcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del t.f.r., in relazione al dies a quo decorrente dalla data di cessazione dal servizio, mentre era stata gia’ considerata nella c.t.u. – disposta in appello – con riguardo al ricalcolo della tredicesima e quattordicesima mensilita’; c) non poteva operarsi alcuna compensazione, ne’ disporsi alcuna restituzione di somme da parte del lavoratore, cosi’ come richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in dipendenza dell’accordo aziendale del 22 giugno 1974, che la clausola di assorbimento – prevista in tale accordo – delle somme corrisposte ai lavoratori in relazione all’aumento del 10% dei ritmi produttivi riguardava esclusivamente gli eventuali compensi connessi alla produttivita’ e non era in alcun modo collegata alle prestazioni di lavoro straordinario dedotte nella controversia; d) la configurazione di tali prestazioni con carattere di continuita’, cosi’ come allegate dal lavoratore, non era stata contestata dalla convenuta, e dunque le medesime dovevano essere conteggiate ai fini richiesti, ai sensi dell’art. 2120 c.c., secondo la quantificazione operata in c.t.u.; e) in particolare, il ricalcolo doveva riguardare anche le mensilita’ supplementari, alla stregua delle specifiche previsioni contenute nel c.c.n.l. del 1989 e nel regolamento del personale del 1991.

2. Avverso questa sentenza l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. propone ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi di impugnazione, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso consta di cinque motivi, tutti conclusi con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli art. 414, 164 e 156 c.p.c. e si domanda alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., “se l’atto introduttivo del giudizio promosso da B. sia nullo, e che pertanto la sentenza di secondo grado impugnata risulti viziata per errata ed illegittima motivazione e statuizione in ordine alla rilevata nullita’”.

1.2. Con il secondo motivo si critica la decisione impugnata, per violazione delle norme sulla prescrizione e di quelle sul t.f.r., nonche’ per vizio di motivazione, e si domanda “se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilita’ del TFR ma il diritto al computo, nella base di calcolo del TFR, delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e segg.

e vizio di motivazione; si domanda “se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute al B. a titolo di ricalcolo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dal B. per il c.d. punto A”.

1.4. Il quarto motivo denuncia omessa pronuncia e vizio di motivazione in relazione alla eccezione subordinata formulata dalla ricorrente circa la limitazione del richiesto ricalcolo, ai sensi del c.c.n.l. del 1992; si domanda se, in forza di tale contratto, possano essere computate ai fini dell’indennita’ di anzianita’ e del t.f.r.

solo le prestazioni continuative di lavoro straordinario effettuate sino ad ottobre 1992.

1.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alle clausole dei contratti collettivi del 1989 e del 1992, nonche’ di quelle contenute nel regolamento del personale, riguardanti il calcolo delle mensilita’ supplementari e si chiede alla Corte di accertare che il lavoro straordinario non possa essere incluso nella basi di calcolo di tali istituti collaterali.

2. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento in alcuno dei profili sopra evidenziati.

2.1. Il primo motivo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella controversia ratione temporis, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all’onere della formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id., n. 3519 del 2008).

Nella specie il quesito e’ formulato in termini generici, essendo riferito alla astratta ipotesi della nullita’ del ricorso, senza indicazione della compiuta ratio decidendi e della violazione specificamente addebitatale alla pronuncia impugnata, e non contiene alcun adeguato riferimento alla fattispecie, tanto piu’ necessario in assenza di una riproduzione della statuizione censurata che sia idonea a far emergere la res oggetto del giudizio in relazione alla ritenuta esclusione della nullita’ del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.; ne’, d’altra parte, sarebbe consentito desumere tali elementi dal contenuto del motivo (cfr. Cass., sez. un., n. 20409 del 2008).

2.2. Il secondo motivo e’ infondato.

Come questa Corte ha gia’ precisato in analoghe controversie, il lavoratore puo’ far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto, distintamente, mediante l’azione di accertamento, fin tanto che persista l’interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalita’ di maturazione del trattamento (sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell’eventuale erogazione di anticipazioni), e mediante l’azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento; e, allorche’ venga proposta, come nella specie, quest’ultima azione, diretta ad una diversa liquidazione mediante il ricalcolo del t.f.r., l’interesse ad agire, identificandosi, non tanto con l’eliminazione di uno stato di incertezza che si protrae de die in diem, quanto con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono subordinate, oggettivamente, l’esistenza del diritto e la proposizione dell’azione, si’ che soltanto da tale momento puo’ decorrere la prescrizione (cfr. Cass. n. 11536 del 2006, ed altre conformi).

2.3. Anche il terzo motivo e’ infondato.

In relazione all’accordo aziendale del 1974 la Corte di merito ha escluso che le clausole invocate dalla societa’ ricorrente, e particolarmente il ed. punto A) di tale accordo, possano fondare un credito del datore di lavoro, implicante la compensazione con il credito dedotto dai lavoratori, ovvero un eventuale saldo in favore della societa’, in relazione alla previsione di “assorbibilita’” di compensi riconosciuti come corrispettivo dell’aumento dei ritmi di produzione. Tale conclusione si fonda sull’interpretazione dell’accordo (riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) e, in particolare, viene giustificata con il tenore letterale e con la ratio della clausola invocata, avendo i giudici d’appello rilevato, in particolare, che la eventualita’ di un assorbimento di compensi relativi al ritmo della produzione non potesse che riguardare compensi analoghi, riguardanti comunque la produttivita’, e fosse estranea, invece, ai compensi percepiti dai lavoratori per la prestazione di lavoro straordinario; d’altronde, hanno anche osservato i giudici d’appello, un effetto “ablativo” di compensi per t.f.r., realizzato per via della mancata inclusione di compensi per prestazioni straordinarie, avrebbe determinato una reformatio in pejus incompatibile con le disposizioni imperative della L. n. 297 del 1982.

Cio’ posto, osserva la Corte che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo dell’accordo predetto, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una censura siffatta e’ comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimita’, limitata, per accordi del tipo in esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente.

D’altra parte, la prospettazione di una diversa ricostruzione storica della clausola e dei suoi intenti finalizzati alla definizione di controversie pendenti in materia di calcolo dello straordinario non potrebbe comportare — alla luce delle considerazioni sopra premesse – un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione del negozio, avendo peraltro escluso la Corte di merito la configurazione di una transazione – per mancanza dell’aliquid datum atque retentum – alla stregua dell’accertata eterogeneita’ dei compensi (per la produttivita’ e per lo straordinario), impeditiva del sinallagma negoziale preteso dalla datrice di lavoro; ne la mancata considerazione di un tale intento specifico di transazione in capo all’Istituto, prospettato in questa sede, che avrebbe determinato ex se il datore di lavoro alla stipulazione dell’accordo, potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volonta’ delle parti deve essere desunta in funzione di cio’ che nelle clausole dell’accordo esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, si’ da risolversi ogni eventuale dubbio nell’unita’ di intento che si puo’ desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso.

2.4. Il quarto motivo e’ infondato con riguardo alla censura di omessa pronuncia, che la sentenza impugnata ha precisamente riportato la deduzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato circa la “incidenza ablativa” derivante dal c.c.n.l. del 1992 e ne ha, pero’, disatteso il contenuto applicando il ricalcolo a tutto il periodo di servizio alla stregua della coeva contrattazione collettiva; d’altra parte, non si puo’ in questa sede procedere alla valutazione della correttezza, o meno, di tale conclusione, come anche dell’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per alcuni stralci – e’ imposta, appunto a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, allorche’ si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo ormai consolidato (cfr. Cass. n. 28305 del 2009, n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonche’ Cass. n. 19560 del 2007 e altre conf. con riferimento all’art. 420 bis c.p.c.; circa la riferibilita’ della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

2.5. La medesima improcedibilita’ occorre rilevare con riguardo al quinto motivo, in difetto di produzione dei contratti collettivi su cui si fonda la censura relativa alla ritenuta incidenza dello straordinario anche sulle mensilita’ supplementari.

3. In conclusione, il ricorso e’ respinto.

4. La societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 33,00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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