Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28412-2009 proposto da:
B.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 231/08 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositato il 29/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che B.G., con ricorso notificato il 23 ottobre 2 0 09 ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Catania del 29 luglio 2008;
che il ricorso per cassazione della B. non risulta depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è improcedibile;
che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);
che, nella specie, il ricorso della Be. avrebbe dovuto essere depositato entro il 12 novembre 2009, mentre la Cancelleria di questa Corte attesta che esso non risulta depositato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011