Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2626 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28412-2009 proposto da:

B.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 231/08 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositato il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.G., con ricorso notificato il 23 ottobre 2 0 09 ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Catania del 29 luglio 2008;

che il ricorso per cassazione della B. non risulta depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);

che, nella specie, il ricorso della Be. avrebbe dovuto essere depositato entro il 12 novembre 2009, mentre la Cancelleria di questa Corte attesta che esso non risulta depositato;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA