Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26259 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26259 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20043/’07) proposto da:
BECHI ANDREA (C.F.: BCH NDR 55H19 D612H), rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’ Avv. Fulvio Ferlito ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Massimo Boggia, in Roma, viale delle Milizie, n. 38;
– ricorrente –

contro

BASTO MICHELE (C.F.: BST MHL 54H12 I962W), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Roberto Baccetti e Massimo Scardigli
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico, n. 361b;
– controricorrente-

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1799 del 2006, depositata il 20
novembre 2006 e notificata il 23 maggio 2007;

92 1 -Th3

Data pubblicazione: 22/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dell’omonima impresa individuale, sul presupposto che, con contratto di appalto del 3
marzo 1997, il sig. Bechi Andrea gli aveva commissionato l’esecuzione di lavori di
straordinaria manutenzione e ristrutturazione edilizia dell’appartamento di sua proprietà,
posto al 3 0 piano dell’edificio sito in Firenze, in viale Malta n. 17 e che erano sorte
contestazioni tra le parti nel corso del rapporto (in ordine alle quali fu espletato anche
accertamento tecnico preventivo), conveniva, dinanzi al Tribunale di Firenze, lo stesso
Bechi per sentirlo condannare al pagamento della residua somma dovuta (per l’ammontare
di £ 90.013.278, detratti gli acconti ricevuti), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella costituzione del convenuto (che proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale
per l’ottenimento degli importi dovuti alla differenza tra la somma necessaria per il ripristino
a regola d’arte ed il corrispettivo ancora dovuto, per l’eliminazione degli ulteriori difetti
riguardanti la ristrutturazione del tetto condominiale e quale penale per la ritardata
ultimazione dei lavori), l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria (nel
corso della quale veniva disposta anche c.t.u.), con sentenza n. 3035 del 2003 (depositata
, il 5 novembre 2003), accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attorea, condannando
il Bechi al pagamento, il favore del Basto, della somma di euro 81.728,00, oltre interessi
legali, respingendo, conseguentemente, la formulata domanda riconvenzionale del
convenuto.
Interposto appello da parte del Bechi e nella resistenza dell’appellato, la Corte di appello di
Firenze (la quale disponeva, altresì, la rinnovazione della c.t.u.), con sentenza n. 1799 del
2

Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2000, il sig. Basto Michele, quale titolare

2006 (depositata il 20 novembre 2006), in parziale riforma dell’impugnata decisione,
condannava l’appellante al pagamento, in favore del Basto, della minor somma di euro
29566,18, più iva ed interessi legali dalla data della costituzione in mora, oltre che dei due
terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che venivano compensate per il residuo
terzo.

parti avevano concordato sia l’entità dei vizi dell’appalto che gli interventi necessari per la
loro eliminazione, nonché il costo delle opere di ripristino occorrenti e che, alla stregua
delle operazioni peritali, era emerso un errore di calcolo relativo agli acconti versati, ragion
per cui residuava in favore del Basto la predetta somma di euro 29.566,18, mentre le
ulteriori doglianze mosse dal Bechi erano da considerarsi infondate, ivi compresa quella
relativa al mancato riconoscimento della invocata penale per la dedotta ritardata
esecuzione dei lavori commissionati, poiché, nel corso della loro esecuzione, erano state
concordate altre opere extra appalto, per le quali le parti non avevano individuato un nuovo
termine di ultimazione né lo stesso era stato appositamente sollecitato dal committente,
onde non poteva dirsi sussistente un ritardo imputabile all’appaltatore.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Bechi
Andrea, riferito ad un unico motivo. Il Basto Michele ha resistito in questa sede con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,

1. Con l’unico motivo dedotto il ricorrente ha denunciato il vizio di carenza di motivazione
della sentenza impugnata — ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. — in relazione alla
quantificazione del corrispettivo dell’appalto ed all’errata determinazione dell’importo
dovuto da esso Bechi. In particolare, con tale censura, il ricorrente ha inteso evidenziare
che la Corte di appello toscana, omettendo di motivare in ordine alla scelta di considerare il
corrispettivo dell’appalto sulla base della relazione tecnica depositata dal c.t.u. in primo
3

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte fiorentina rilevava che, nel corso dell’A.T.P., le

grado, anziché sulla scorta della relazione depositata dal c.t.u. in secondo grado, aveva
tralasciato di esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, con la conseguenza che
esso ricorrente si era ritrovato ad essere condannato, ingiustificatamente, al pagamento
della maggior somma di euro 29.566,18, oltre iva ed interessi legali, dalla data di
costituzione in mora, in luogo della somma di euro 8.736,46, che sarebbe stata dovuta

2. Rileva il collegio che il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Dallo svolgimento del processo per come trasparente anche dal contenuto della stessa
sentenza qui impugnata, emerge che il Bechi, nel proporre appello avverso la sentenza di
primo grado, aveva dedotto l’errata determinazione del corrispettivo dell’appalto intercorso
tra le parti e. comunque, il difetto di idonea motivazione in relazione alla sua esatta
quantificazione. La Corte di appello di Firenze aveva, proprio sulla base di tali doglianze,
disposto la rinnovazione della c.t.u., e, malgrado le diverse conclusioni (“in melius” per il
Bechi) alle quali era giunto l’ausiliario nominato in secondo grado, nel rideterminare il
residuo ancora dovuto dallo stesso appellante, ha, con la sentenza oggetto di ricorso,
preso come parametro di riferimento l’importo di euro 81.728,32, corrispondente al valore
dei lavori risultante dalla relazione tecnica del c.t.u. nominato in primo grado, senza dare
alcuna contezza argomentativa, sul piano logico-giuridico, di tale scelta e, quindi, della
mancata considerazione della minor quantificazione dei lavori stessi alla quale era
pervenuto il c.t.u. designato in appello, che, se utilizzata come dato di partenza, avrebbe
condotto — detratti i complessivi acconti versati — alla determinazione di un residuo debito
certamente inferiore.
Questa omissione integra certamente il dedotto vizio di motivazione, poiché a fronte di
inequivoche contestazioni emergenti dall’atto di appello e delle diverse conclusioni alle
quali era pervenuto il c.t.u. designato in appello dalla stessa Corte territoriale (proprio al
fine di rivisitare il complessivo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con particolare
4

sulla base della ricostruzione operata dal c.t.u. nominato in grado di appello.

riferimento all’individuazione delle opere effettivamente eseguite dall’appaltatore e, quindi,
alla determinazione del relativo corrispettivo dovuto dal committente), il medesimo giudice
di secondo grado non ha idoneamente giustificato il “decisum” adottato con la sentenza di
appello, omettendo di spiegare le ragioni per le quali si è discostato dalle conclusioni
raggiunte dall’ausiliario nominato in sede di gravame, della cui attività aveva, invece, tenuto
conto nel ripercorrere la vicenda processuale.

all’accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il
rinvio della causa — per la rinnovazione del ragionamento logico nei sensi e per i fini
precisati — ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche sulla
regolazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 ottobre 2013.

Il rp\i sitnte

Il Consigliere estensore

G iudizia
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Pro

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°

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Roma,

22 NOV. 2013

3. In definitiva, alla stregua delle ragioni precedentemente esposte, deve pervenirsi

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