Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26259 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23022/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE ANGELIS, giusto

mandato a in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/26/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

La CTR di Bari ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia (e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di C.A.) appelli proposti contro la sentenza n. 77/05/2010 della CTP di Foggia che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente medesimo avverso silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRAP anni 1998-2002 – siccome ritenuta indebita per il difetto del presupposto d’imposta della autonoma organizzazione.

La CTR ha ritenuto che nella fattispecie non fossero rinvenibili gli indici del presupposto d’imposta e tuttavia ha accolto l’appello con riguardo ai versamenti antecedenti la data del 19.6.2003, siccome ha ritenuto che l’istanza fosse stata tardivamente proposta.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 1,a parte contribuente si è difesa con controricorso nel quale ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine utile per la sua proposizione, così come eccepito nel controricorso.

Ed infatti, dovendosi considerare che lo stesso è stato notificato il 9.10.2012, come risulta dalla richiesta dell’inoltro della notifica per posta in calce alla copia dell’atto depositata, risulta che rispetto alla data di deposito della sentenza (8.7.2011) sia decorso il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., ante novella ex lege n. 69 del 2009. Infatti, pur dovendosi tenere conto del doppio termine di sospensione feriale intercorrente nel periodo, il termine di impugnazione risulta essere scaduto l’8.10.2012, con conseguente intempestività dell’impugnazione stessa.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con tassazione delle spese del presente grado secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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