Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26259 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 18/10/2018), n.26259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5638/2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI

n. 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTA LABOZZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. F.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Venezia che ha confermato l’ordine del tribunale di Treviso di restituzione dell’immobile sito a (OMISSIS) all’ex compagna B.G. – con condanna dello stesso F. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 13.629,26, per l’occupazione dell’immobile medio tempore ed ha rigettato le domande da lui proposte di accertamento della sua comproprietà dell’immobile per due terzi (fondata sull’assunto che in tale proporzione egli avrebbe contribuito al pagamento del mutuo) e di ripetizione dell’indebito per i pagamenti effettuati, rilevando l’assenza di riscontri probatori e, comunque, la prescrizione dell’azione di ripetizione.

B.G. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 21.3.18, per la quale solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 832 e 922 c.c. e segg., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa negando che il pagamento da parte del ricorrente e la procura a vendere anche a se stesso a lui rilasciata dalla sig.ra B. provassero la sua proprietà dei due terzi dell’immobile. Il motivo va disatteso perchè, pur formulato come denuncia di violazione degli art. 832 e 922 c.c. e segg., non individua alcuna regula juris esplicitamente o implicitamente applicata nella sentenza gravata che contrasti con dette disposizioni, ma si risolve in una critica dell’interpretazione della corte territoriale della scrittura con cui la B. aveva rilasciato al F. una procura a vendere; interpretazione alla cui stregua la corte ha escluso che tale scrittura valesse come controdichiarazione attestante la fittizietà dell’intestazione dell’immobile alla B.. La sottolineatura della memoria del ricorrente al richiamo all’art. 1723 c.c., contenuto nel corpo del mezzo di ricorso risulta sterile, perchè la sentenza gravata non si occupa della revocabilità della procura a vendere rilasciata dalla B. al F., ma della idoneità di tale procura a valere come riconoscimento al procuratore della titolarità dell’immobile che ne forma oggetto.

Con il secondo motivo si censura, per violazione degli artt. 1367 e 1395 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la statuizione secondo la quale la procura a vendere anche a se stesso non può essere considerata prova dell’accordo simulatorio ovvero del pactum fiduciae (statuizione da cui la corte trae la conseguenza del mancato raggiungimento della prova della interposizione fittizia o reale di persona). Il motivo va disatteso perchè non specifica le ragioni per cui l’interpretazione effettuata dalla corte territoriale della suddetta procura a vendere (della quale nel ricorso non si offre nè la trascrizione nè la precisa localizzazione nei fascicoli di parte, in violazione del canone di specificità del ricorso per cassazione, cfr. Cass. 22607/14) si porrebbe in contrasto con il principio della conservazione del contratto e con la disciplina del contratto con se stesso. Può peraltro aggiungersi che nel mezzo di gravame non si deduce nemmeno che la menzionate procura a vendere contenga qualche riferimento ad un accordo simulatorio o ad un pactum fiduciae; cosicchè, in definitiva, la censura risulta anche astrattamente disallineata rispetto all’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 1, consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento (Cass. 11467/16).

Con il terzo motivo, anch’esso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2033 c.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa nel rigettare la domanda riconvenzionale da lui proposta per la restituzione delle somme versate a saldo del mutuo; lo sviluppo argomentativo del mezzo si articola in due distinti profili di censura.

Il primo profilo di censura si risolve in una denuncia di contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di accertamento sul fatto del contributo economico offerto dal ricorrente all’acquisto dell’immobile de quo; il secondo profilo di censura si sostanzia in una doglianza relativa all’estensione attribuita dalla corte d’appello all’eccezione di prescrizione sollevata dalla sig.ra B..

Il primo profilo di censura va disatteso, perchè ia contraddittorietà della motivazione non costituisce vizio censurabile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 13928/15), nè, peraltro, la motivazione della sentenza gravata si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. 8053/14, Cass. 23940/17).

Il secondo profilo di censura, per contro, è inammissibile per carenza di specificità, in quanto il ricorrente non chiarisce quale vizio della sentenza, tra quelli elencati dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 5), intenda denunciare con la stessa e, in particolare (non contenendo il mezzo di gravame alcuna indicazione in ordine alle ragioni per cui il dictum della corte distrettuale in punto di prescrizione si porrebbe in contrasto con l’unica disposizione richiamata nella relativa rubrica, vale a dire l’art. 2033 c.c.), non chiarisce se egli intenda denunciare un vizio di violazione di legge o un vizio di omesso esame di fatto decisivo (cfr., sul principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione, Cass. 19959/14, Cass. 25332/14).

Con il quarto motivo il ricorrente impugna, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancata ammissione delle prove orali ai fini dell’accertamento della interposizione di persona e dell’indebito arricchimento. Il motivo va disatteso perchè lamenta la mancata ammissione di prove orali senza indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova stessa (SSUU 28336/11), nè tale omissione risulta sanata dalla trascrizione dei capitoli effettuata nella memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c..

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Non ricorrono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dei raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, risultando il medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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