Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26259 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2048/2011 proposto da:

F.R., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE

ELISABETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BA.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato D’IPPOLITO

MARIA BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato BACINO GUIDO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2850/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 19/01/2010, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Bacino Guido, difensore dei controricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Consigliere relatore Dott. Adelaide Amendola esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da B.A. e F. R. avverso la sentenza in data 9 febbraio 2010, n. 2850, osserva quanto segue:

1.1 la pronuncia di cui si chiede la revocazione ha rigettato il ricorso proposto da B.A. e F.R. avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 5 luglio 2005 che li ha condannati al risarcimento del danno subito da Ba.Ma., da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2.065,83, a carico di ciascuno degli attuali ricorrenti;

1.2 va precisato, per una migliore comprensione delle questioni prospettate, che B.A. e F.R., su querela di Ba.Ma., vennero tratti a giudizio del Tribunale di Perugia per rispondere di lesioni personali, minacce e diffamazione;

che, riconosciuti colpevoli, gli stessi furono condannati dal giudice penale, anche al risarcimento dei danni in favore della parte offesa, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, con attribuzione di una provvisionale di lire 4.000.000; che, proposto gravame, la Corte d’appello di Perugia li assolse dai reati loro ascritti con la formula perchè i fatti non sussistono; che, su ricorso del Procuratore generale e della parte civile, la Corte di cassazione, in data 29 agosto 2001, annullò senza rinvio, quanto agli effetti penali, la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione e rimettendo contestualmente le parti davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello;

che, riassunto dal Ba. il giudizio, la Corte territoriale ha accolto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei termini innanzi esplicitati;

2 I ricorrenti lamentano due profili di errore revocatorio;

2.1 sotto un primo aspetto deducono che la Corte, affermando che il ricorso era volto unicamente a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in sede di legittimità, avrebbe travisato il contenuto del motivo, volto a far valere che il giudizio di rinvio si sarebbe dovuto svolgere (…) sia per quanto riguarda la valutazione della prova ai fini della sussistenza della pretesa responsabilità, sia per quanto riguarda (…) il petitum della parte, secondo le regole proprie del codice di procedura penale;

segnatamente, nella sentenza impugnata per revocazione, nulla la Corte avrebbe riportato della precisa analisi delle varie deposizioni testimoniali, per come svolta nei motivi di ricorso;

2.2 sotto altro profilo deducono che la Corte, affermando che la sentenza impugnata aveva dato atto che la provvisionale era stata liquidata dal Tribunale con statuizione non gravata da appello, non si era accorta che nei motivi di ricorso era stato invece segnatamente prospettato che il Ba., dopo l’annullamento della sentenza penale della Corte d’appello, non ne aveva reiterato la domanda, in sede di riassunzione, e comunque, che la sentenza del Tribunale di Perugia era stata gravata da appello anche in ordine alla riconosciuta provvisionale; tanto premesso, va anzitutto evidenziato:

3.1 l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, per contro, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (tenuto conto che tale è quello che ha costituito materia di valutazione e di apprezzamento delle risultanze processuali, e cioè di procedimenti cognitivi che, perciò stesso, precludono la configurabilità di un errore di fatto); deve infine presentare I’ caratteri dell’evidenza e dell’obiettività (confr. Cass. civ. 4 aprile 2006, n. 7812; Cass. civ. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640);

3.2 applicati al caso di specie, i principi sopra indicati inducono a ritenere che il ricorso sia inidoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità per plurime ragioni;

3.3 anzitutto, non troppo chiaro è il senso del denunciato travisamento del motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata applicazione delle norme del codice di procedura penale nella ricognizione della fattispecie concreta, pacifico essendo che tale astratta e per vero singolare allegazione, si è risolta nella denuncia di malgoverno del materiale istruttorio, e cioè di un vizio motivazionale che, secondo la Corte, era volto unicamente a censurare il merito del convincimento del decidente: e la circostanza che il motivo di ricorso sia stato così inteso e valutato dal collegio integra un apprezzamento delle risultanze processuali non attaccabile col mezzo della revocazione;

3.4 quanto poi al preteso errore revocatorio concernente la condanna al pagamento della provvisionale, le ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle critiche formulate in parte qua dai ricorrenti, sono assorbenti rispetto alla deduzione della mancata riproposizione della domanda in sede di riassunzione, atteso che esse postulano il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale, cosi implicitamente stimando quella domanda non più utile: ne deriva che, ancora una volta, si è al più in presenza di un errore di giudizio, non emendabile con il rimedio azionato;

3.5 a ciò aggiungasi che la tesi dell’erronea percezione degli atti di causa in ordine alla portata delle critiche formulate sul punto alla sentenza di prime cure, non appare francamente sostenibile, essendo ictu oculi evidente, dalla lettura dei motivi di gravame riportati nel ricorso per revocazione, che gli appellanti si limitarono a chiedere in realtà la sola sospensione degli effetti della provvisionale concessa dal Tribunale di Perugia”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che pertanto fa proprie, tanto più che i rilievi critici formulati dai ricorrenti in memoria non inducono a un superamento di quelle considerazioni.

li ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

I ricorrenti rifonderanno alla controparte le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 700 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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