Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26258 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22235/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI, 64, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VIGORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO LETTERA, giusta procura

alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/11/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa e depositata il 01/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 34/12/2008 della CTP di Bologna che aveva già accolto il ricorso di G.F., ed ha così annullato il silezio-rifiuto sull’istanza di rimborso presentata dal predetto contribuente e relativa ad IRAP concernente l’anno 2002. La predetta CTR ha rilevato che la notifica del predetto appello (avvenuta a mezzo raccomandata spedita il 4.5.2009) non aveva rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del 17.3.2008 di deposito della sentenza impugnata. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controricorso. Il ricorso (…) può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c.) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante, ai fini di dichiarare inammissibile l’appello, abbia erroneamente ritenuto trascorso il termine lungo senza avere preso in considerazione il fatto che il giorno del 2.5.2009 (termine ultimo ai fini dell’impugnazione) cadeva di sabato, sicchè avrebbe dovuto considerarsi automaticamente prorogato al successivo lunedì 4.5.2009. E perciò l’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo. Il motivo appare fondato e da accogliersi. Invero, il ricorso di appello – attesi i termini di deposito della sentenza impugnata e di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione – avrebbe dovuto considerarsi tempestivo, alla luce della oggettiva circostanza che l’ultimo giorno utile cadeva di sabato, con conseguente proroga automatica al giorno in cui l’impugnazione risulta essere stata effettivamente spedita per la notifica. La pronuncia di secondo grado deve dunque essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR per il rinnovo dell’esame”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da tutto ciò consegue che la sentenza d’appello va cassata con rinvio al giudice competente per l’esame, secondo i principi di diritto sopra enunciati, e la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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