Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26258 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. un., 18/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25985/2017 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con

ordinanza n. 5076/2017 depositata il 30/10/2017 nella causa tra:

V.B., M.A.M., M.M.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI PIETRELCINA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO

VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione notificato il 2 marzo 2003, V.B., M.A.M. e M.M., la prima usufruttuaria e gli altri nudi proprietari di un terreno, con annesso fabbricato rurale, ubicato in (OMISSIS), parzialmente interessato dai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la strada ricettiva “(OMISSIS)” e il centro urbano, hanno convenuto in giudizio il Comune di Pietrelcina, dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentirlo condannare al risarcimento del danno, in conseguenza dell’occupazione e trasformazione senza titolo di una superficie di terreno (di complessivi mq. 522) maggiore di quella prevista (mq. 320), con sconfinamento su porzioni di suolo non rientranti nella dichiarazione di pubblica utilità (insita nell’approvazione del progetto in data 28 febbraio 1996, rinnovata il 31 ottobre 1998) e nel decreto di occupazione d’urgenza (notificato il 10 aprile 1997);

il tribunale, con sentenza del 26 gennaio 2004, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. e la sussistenza della giurisdizione del G.A.;

il Tar Campania, dinanzi al quale gli interessati hanno riproposto la medesima domanda, ha tempestivamente rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O., e con ordinanza del 30 ottobre 2017 ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi a questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la giurisdizione appartiene al G.O., alla luce del costante indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di espropriazione, nell’ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicchè l’occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), in nessun modo ricollegabile all’esercizio di poteri amministrativi, onde l’azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 25044/2016 e 3723/2007).

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento promosso d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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