Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26258 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 06/12/2011), n.26258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23900/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che li

rappresenta e difende, giuste procure speciali a margine della prima

e della seconda pagina del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

L.R., MILANO ASSICURAZIONI SPA, V.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 34334/09 del TRIBUNALE di NAPOLI del

13.7.2010, depositata il 03/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. e G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Milano Assicurazioni s.p.a., L.R. e V.L. chiedendo il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi in (OMISSIS).

Con ordinanza del 13 luglio 2010, depositata il successivo 3 agosto, il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere la controversia, per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, innanzi al quale ha rimesso le parti.

Gli attori hanno proposto regolamento di competenza, illustrato anche da memoria.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale, nella sue conclusioni scritte, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un unico motivo gli impugnanti lamentano violazione delle norme in materia di competenza e, segnatamente, dell’art. 38 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato d’ufficio sulla sua competenza per territorio, declinandola, laddove alcuna specifica eccezione di incompetenza era mai stata sollevata da Milano Assicurazioni s.p.a., unica convenuta costituita.

2 Il motivo è fondato.

L’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, e poi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 2, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente.

3 Nella fattispecie l’incompetenza per territorio non è mai stata eccepita dall’unico convenuto costituito.

Essa non poteva pertanto essere rilevata d’ufficio.

Il ricorso deve, conseguentemente essere accolto, con ogni conseguente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli; fissa il termine di giorni sessanta per la riassunzione;

spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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