Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26257 del 22/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26257 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 27862-2007 proposto da:
Societa’ PAVONI E MUSCELLI Assicurazioni snc, C.F.
01625730443, in persona del suo amministratore sig.ra
Elena Muscelli, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
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MALANDRINO GIANLUIGI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
2013
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contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONE s.p.a in liquidazione
coatta amministrativa, C.F. 80017670581, in persona
del Commissario Liquidatore dott. Mario Perrone,
Data pubblicazione: 22/11/2013
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI
BENEDETTO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3255/2007 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIANLUIGI MALANDRINO difensore della
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito
l’Avvocato ROBERTO CATALANO con delega
dell’avvocato BENEDETTO GARGANI difensore della
resistente che si riporta agli atti depositati,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
di ROMA, depositata il 23/07/2007;
Pavoni e Muscelli snc -Firs Italiana di Assicurazioni spa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Pavoni e Muscelli Assicurazioni snc , con ricorso in data 23.02.2001
proponeva opposizione avverso lo stato passivo
della Firs Italiana di
ammissione
del proprio credito pari a L. 131.796.336, costituito
dall’indennità di risoluzione contrattuale spettante all’agente, ai sensi degli
artt. 24, 25, 26 e 27 dell’Accordo Economico Collettivo ( AEC) 1981.
Si costituiva la Firs Italiana di Assicurazioni spa in I.c.a. contestando
l’opposizione. L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 15831/2003
rigettava l’opposizione, osservando che la Firs aveva contestato la giusta
causa di recesso ex art. 12,1° co. lett. E) Accordo Nazionale Agenti, per cui
erano dovute all’agente soltanto le indennità ( di minore importo) di cui agli
artt. 27 e 33, ex art. 18 dello stesso accordo, pari a L. 32.018.148.
Avverso la sentenza proponeva appello la società Pavoni e Muscelli,
deducendo che il contratto si era sciolto a seguito del recesso dell’agente
avvenuto il 10.6.1993, mentre non poteva ritenersi valido il recesso per
giusta causa comunicato 5 mesi dopo quello della Firs.
L’adita Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3255/07 depos. in data
23.7.2007 rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata. Secondo
la Corte capitolina l’agente avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva intervenuta
risoluzione del rapporto di agenzia a seguito del proprio recesso in epoca
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bu
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Assicurazioni spa, in liquidazione coatta amm.va in relazione alla limitata
,
anteriore al recesso del preponente. Peraltro l’atto con cui l’agente avrebbe
comunicato il proprio recesso non risultava nella documentazione
depositata; mentre dalla stessa comunicazione in data 9.11.93 contenente il
recesso per giusta causa del preponente, si poteva dedurre che il rapporto di
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Pavoni e Muscelli sulla base di
.,C,
n. 1 mezzé;resiste con controricorsok che, con memoria ex art. 378 c.p.c.
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Preliminarmente occorre prendere in esame l’eccezione d’inammissibilità
del ricorso sollevata dalla controricorrente, atteso che la società Pavoni e
Muscelli Assicurazioni snc risulta essere stata cancellata dal Registro delle
Imprese nel 2001, per cui la stessa doveva ritenersi estinta dal giorno 10
gennaio 2004, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nel
2007 : tutto ciò alla luce dell’innovativa sentenza delle S.U. n. 4060 del
2010.
L’eccezione appare fondata . Invero secondo la richiamata pronuncia delle
S.U. “in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.
2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle
imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un
ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in
Corte Suprema di Cessazione — Il sez. civ.
G. A. Bursese-
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agenzia era ancora perdurante a quella data.
virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di
presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli
stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali,
rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità
vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel
caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”. (Cass
n. 4060 del 22/02/2010). Ne consegue l’inammissibilità del presente ricorso
in quanto proposto nel 2007, anche se prima della sopra riportata pronuncia
innovativa delle S.U.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso dev’essere dunque dichiarato
inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali che liquida in € 4.200,00, d cui € 200,00 per esborsi.
In Roma li 24 ottobre 2013
nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in