Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26257 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11011/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Sciarrillo,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Petracci giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato in data

27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 27 febbraio 2019 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da I.A., cittadino della (OMISSIS) proveniente dallo (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro:

i) riteneva che le dichiarazioni del migrante non fossero credibili, avendo egli narrato due storie (l’una relativa all’affiliazione forzata subita da membri della setta degli (OMISSIS), l’altra concernente una questione ereditaria con uno zio, che lo aveva accusato di stupro e omicidio ai danni di una donna) tra loro slegate, prive di specificità e di riferimenti concreti e non plausibili;

ii) rilevava, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) che non emergevano “elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente perchè quest’ultimo riferisce di episodi privi di credibilità” (pag. 7); in particolare la minaccia prospettata in ragione della mancata affiliazione alla setta degli (OMISSIS) contrastava con le informazioni internazionali disponibili e comunque doveva essere valutata tenendo conto della possibilità di chiedere tutela non solo alle pubbliche autorità, ma anche ai capitribù;

iii) osservava, sulla base delle informazioni disponibili, che la sola presenza dei civili nell’area di provenienza del migrante non costituiva un pericolo per la sua vita;

iv) constatava infine l’inesistenza di problematiche soggettive del genere di quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a – d, e di condizioni individuali di elevata vulnerabilità, anche causate dallo sradicamento dal contesto socio-economico nazionale, poichè nel paese di origine non erano segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani e il ricorrente non aveva dato prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia I.A. al fine di far valere due articolati motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis: il Tribunale avrebbe giustificato la propria valutazione di non credibilità omettendo di fare ricorso ai criteri di legge in materia e di tenere in considerazione il contenuto delle più recenti informazioni internazionali sulla setta degli (OMISSIS), così come non avrebbe colto il carattere unitario e consequenziale delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo; il Tribunale, inoltre, avrebbe consapevolmente omesso di prendere in considerazione le informazioni riguardanti l’effettiva capacità dello Stato di provenienza di fornire protezione ai propri cittadini, fondando il proprio percorso argomentativo in merito alla possibilità per il migrante di fare ricorso alla comunità per ottenere protezione su informazioni riportate in lingua inglese, in violazione dell’art. 122 c.p.c.;

il Tribunale, per di più, avrebbe completamente travisato o parzialmente interpretato le fonti citate, minimizzando la situazione socio-politica esistente, al fine di ritenere non accordabile la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

infine, il procedimento giudiziale di esame della domanda di protezione risulterebbe illegittimo in ragione della delega attribuita a un giudice onorario a presenziare all’udienza di comparizione, malgrado in questa materia non sia possibile fare ricorso ai magistrati onorari;

4. il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

4.1 la valutazione di affidabilità delle dichiarazioni del richiedente asilo è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la norma in parola obbliga in particolare il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha ritenuto che il narrato si componesse di due storie “tra loro slegate, come desumibile dal fatto che esse sono riferite in successione temporale, una dopo l’altra”, rilevando poi – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, non risultava plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata nè era coerente con le informazioni disponibili sulla setta degli (OMISSIS), i cui componenti, a differenza del richiedente asilo, erano tutti appartenenti ad un ceto sociale elevato;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (anche rispetto al loro carattere unitario o frazionato), nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.2 la verifica della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal migrante non risulta inficiata neppure dalle risultanze dei più recenti rapporti internazionali (report EASO del 7 marzo 2019) in merito al funzionamento della società segreta degli (OMISSIS), secondo cui, sebbene l’appartenenza alla setta sia primariamente volontaria, “stando a una fonte dell’IRB possono comunque verificarsi pressioni o intimidazioni sociali finalizzate all’adesione”;

la fonte più recente fornisce infatti informazioni in merito al ricorso a metodi anche intimidatori per l’arruolamento dei nuovi affiliati, ma comunque non modifica il quadro probatorio già valutato dal Tribunale in merito alla cerchia elitaria a cui sarebbe riservata l’appartenenza alla setta (“dalle fonti consultate risulta che entrare a far parte di detta società massonica è considerato quasi un privilegio, per cui i componenti della stessa son tutti appartenenti ad un ceto sociale elevato”; pag. 8 del decreto impugnato), ambito in cui non rientrerebbe, secondo i giudici di merito, il richiedente asilo, che di professione aveva fatto il contadino e il muratore;

il motivo di ricorso quindi non vale a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

esso infatti evidenzia la mancata valorizzazione di fonti qualificate che, seppur maggiormente aggiornate, non possono considerarsi decisive, perchè si soffermano sui metodi di arruolamento della setta, ma non offrono diverse informazioni rispetto a quelle già valutate in merito all’estrazione sociale degli appartenenti alla stessa;

4.3 una volta superate le critiche alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del migrante, non risultano decisivi neppure i profili di doglianza relativi agli argomenti illustrati dal Tribunale in merito al fatto che l’odierno ricorrente avrebbe potuto chiedere la protezione del suo paese, rivolgendosi alla polizia, o interpellare i capitribù in ragione del ruolo di mediatori e arbitri che costoro per tradizione continuano ad esercitare nella società (OMISSIS) per i conflitti intra ed extra familiari;

ambedue gli argomenti infatti presuppongono la corrispondenza al vero della minaccia e perdono la loro pregnanza ove invece la veridicità del racconto venga definitivamente esclusa;

4.4 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri laddove ha escluso, prendendo in esame una serie di informazioni aggiornate sulla situazione all’epoca esistente, che i territori posti a sud della (OMISSIS) siano interessati da un conflitto armato tale da comportare un grado di violenza così generalizzato e permanente da costituire per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio per la vita e la propria incolumità personale;

le informazioni internazionali di cui si denuncia l’omessa consultazione non riportano alcuna specifica indicazione rispetto a una condizione di violenza generalizzata esistente nella regione di provenienza del migrante e risultano, quindi, inidonee a dimostrare che le fonti valutate dal Tribunale siano state travisate o siano oramai superate;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.5 nessun vizio discende dalla delega a un giudice onorario dello svolgimento dell’udienza di comparizione;

a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 medesimo decreto esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. 4887/2020);

5.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la nullità del decreto impugnato in considerazione di una sostanziale carenza di una pronuncia sul punto: il Tribunale, a dire di parte ricorrente, avrebbe dovuto considerare che il raggiungimento di un’integrazione sociale, personale e lavorativa nel paese di accoglienza poteva costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una vulnerabilità, alla luce del rischio di subire trattamenti inumani in conseguenza della vicenda che aveva indotto il migrante alla fuga; 5.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in questione;

in particolare, a giudizio del collegio di merito il conseguimento di una stabile posizione lavorativa non sarebbe sufficiente a ravvisare un’incolmabile sproporzione fra il contesto di vita vissuto e quello che il migrante si troverebbe ad affrontare in caso di ritorno in patria, dove non sono segnalate compromissioni dell’esercizio dei diritti umani e egli godrebbe comunque di una vita dignitosa;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza da un lato sviluppa deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi, dall’altro intende non denunciare un vizio processuale attinente al carattere della motivazione, ma proporre nella sostanza una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

6. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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