Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26256 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22169-2012 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO 45, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

BORELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA MADDALENA

FERRARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, emessa il 07/02/2012 e

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

S.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-LOMBARDIA (sez. Brescia) che ha confermato la decisione della CTP-BRESCIA di rigetto della domanda della contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2007. La AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso. A seguito della notifica della relazione non è stata depositata alcuna memoria; la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.

La ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, 3, etc.)) e collegati errori di giustificazione della decisione di merito sul fatto – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione. La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529), laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo non risulta rispettato nè concretamente valutato ove si consideri che, con ragionamento del tutto ana-podittico, il giudice di merito trascura gli indicatori offerti dalla difesa privata circa la modestia di ausili circoscritti a uno studio con minime attrezzature e all’apporto di terzi per le sostituzioni in periodo feriale e in caso d’impedimento, il tutto senza l’ulteriore apporto di personale dipendente. Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo è necessaria, infatti, “l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un appreuabile apporto al professionista”. Ovverosia deve… trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perchè capace… di rendere più efficace o produttiva l’attività” (ult. cit.).

Il che rende indispensabile un’indagine sostanzialmente omessa dal giudice del merito perchè egli, nell’esaminare i fatti di prova, si è limitato ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, ma questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, dovendo il giudicante anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa. (Sez. 6-5, 15964/2016).

La sentenza d’appello va, pertanto, cassata con rinvio al giudice competente che, sulla scorta degli enunciati principi e in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR-LOMBARDIA (sez. Brescia) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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