Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26256 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. un., 18/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7633/2017 proposto da:

D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FEDERICO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 06/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato Fabio Federico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, condannò D.R.D. al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di Euro 356.194,29, oltre interessi e rivalutazione; tale pronuncia traeva origine dalla falsificazione, da parte del D.R., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, di numerose ricette mediche e dall’avvenuta prescrizione di farmaci in misura esorbitante rispetto alle effettive necessità dei pazienti, il tutto con l’accordo di una serie di farmacisti e di informatori sanitari. Il giudizio contabile era stato intrapreso in parallelo con un procedimento penale che aveva visto il D.R. imputato dei reati di associazione a delinquere, falso, corruzione e truffa, per i quali egli aveva chiesto l’applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

2. La sentenza è stata appellata dal condannato e la Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, con sentenza del 6 febbraio 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il giudice contabile, tra l’altro, che non sussisteva alcuna violazione del principio del ne bis in idem invocato dall’appellante, posto che la circostanza che egli avesse ottenuto, in sede di patteggiamento, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 7), a seguito del pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di Euro 50.000, non consentiva di ritenere che fosse stato in tal modo eliminato l’intero danno arrecato.

3. Contro la sentenza della Corte dei conti in grado di appello ricorre D.R.D. con atto affidato ad un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’indebita duplicazione delle azioni risarcitorie, sul rilievo che l’odierno ricorrente aveva già versato una somma alla Regione Puglia ed aveva beneficiato della circostanza attenuante già sopra indicata; di talchè la condanna in sede contabile si risolverebbe nel cumulo di due sentenze di condanna per i medesimi fatti.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

La parte ricorrente, infatti, ha notificato l’impugnazione non al Procuratore generale della Corte dei conti, bensì al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei conti in grado di appello prevede come unico contraddittore necessario il P.M. contabile, il quale ha la facoltà di costituirsi e di interloquire nella sua qualità di parte pubblica. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che il Procuratore generale della Corte dei conti è parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione ovvero a resistervi, anche se nella fase della discussione pubblica egli è presente attraverso l’organo requirente che partecipa all’udienza, cioè il P.G. presso questa Corte (sentenza 2 dicembre 1992, n. 12866); ed hanno anche affermato che vi è una differenza tra gli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e quelli della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali della medesima Corte (v. la sentenza 29 gennaio 2000, n. 19, e l’ordinanza 9 novembre 2009, n. 23681), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Procuratore regionale anzichè al Procuratore generale. Ne consegue pertanto, e a maggior ragione, che l’errore nella notificazione commesso dal ricorrente odierno, traducendosi nella non corretta instaurazione del contraddittorio, determina l’inammissibilità del ricorso.

2. Osserva il Collegio, ad abundantiam, che il ricorso è redatto anche con una tecnica non rispettosa dei criteri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), poichè non contiene una chiara esposizione sommaria dei fatti della causa.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa l’assenza di controparti.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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