Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26256 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18936-2018 proposto da:

N.A., in proprio e quale titolare della impresa individuale

BUFFET E PARTY di N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COMPARETTI, 76, presso lo studio dell’avvocato GIULIA GIAMMARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO MANFRIANI;

– ricorrente –

contro

P.S., G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G.B.MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO VOLPICELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, per quel che qui rileva, accolta l’impugnazione di N.A. e, pertanto, rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico degli appellati P.S. e G.D., compensò per intero fra le parti le spese legali del doppio grado;

ritenuto che N.A. ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che gli intimati resistono con controricorso, oltre ad avere depositato tardivamente memoria;

considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo al tempo vigente), dell’art. 132, c.p.c., dell’art. 118,disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte locale disposto l’integrale compensazione delle spese di primo e secondo grado, è inammissibile, in quanto:

– il testo della legge in vigore ratione temporis (art. 92 c.p.c., siccome novellato dalla L. n. 263 del 2005, nel testo anteriore alla riforma del 2009) consente al giudice di disporre la compensazione in presenza di esplicitati giusti motivi;

– la sentenza impugnata ha individuato gli stessi nella “particolarità della vicenda” e nelle “difficoltà in ordine all’aspetto deduttivo illustrato”;

– nel corpo della decisione è agevole individuare a quali peculiarità della vicenda e della deduzione probatoria la Corte d’appello abbia inteso far riferimento (gli odierni intimati si erano opposti al decreto ingiuntivo richiesto dall’odierna ricorrente, la quale lamentava il mancato pagamento per l’allestimento di un banchetto nuziale, adducendo la non sufficienza del cibo messo a disposizione nel buffet e la sentenza d’appello aveva ritenuto, a seguito di articolato vaglio probatorio, che gli appellati non fossero riusciti a fornire piena prova di aver tempestivamente denunziato il vizio e di aver esattamente concordato il numero e la quantità delle portate);

– la ragione della compensazione, pertanto, deve reputarsi esplicitamente riferita (sulla necessità che la motivazione venga esplicitata, cfr., ex multis, Cass. n. 11130/015) alla peculiarità della vicenda, in presenza di un contratto di banqueting, figura negoziale atipica e dai contorni non sempre adeguatamente delineati dalle parti (che vede quella committente alle prese con un tal negozio magari per una sola volta nella vita) e alle difficoltà probatorie concretamente verificate, di talchè la sentenza d’appello ha insindacabilmente individuato le giuste ragioni d legge; pertanto, deve escludersi che la giustificazione motivazionale sia apparente o di mero stile;

considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’appello preso in esame la domanda di restituzione della somma di Euro3.610,00, che la medesima assume aver corrisposto alla controparte, in esecuzione della sentenza di primo grado, è manifestamente fondata per tabulas, non constando statuizione sul punto, nonostante l’esplicita domanda proposta dalla N.;

considerato che l’accoglimento del secondo motivo impone la cassazione con rinvio della sentenza d’appello e che il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità può essere rimesso al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione A motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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