Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26255 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26255 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 22/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 22057-2006 proposto da:
PLAZZOTTA BARBARA PLZBBR63M61H501N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478, presso lo
studio dell’avvocato TRAICA GIULIA, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CORONELLA AMLETO;
– ricorrente –

ra
contro

2013
2119

PICCIONE

LUCIANO

PCCLCN65S27G098V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo
studio dell’avvocato FLORITA ANTONELLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIGLI MAURO;

/

co-t-kNg>

– controri corrente –

BARCHETTA GIUSEPPE BRCGPP58P13H501U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478, presso lo
studio dell’avvocato TRAICA GIULIA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CORONELLA AMLETO

FRANCESCA ROMANA, notaio in Roma il 26/11/2013 Rep. n.
556;

resistente

avverso la sentenza n. 2544/2005 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso o per l’inammissibilità del
ricorso.

giusta procura speciale notarile per dr.ssa PERRINI

Svolgimento del processo
_
Luciano Piccione con atto di citazione dell’8 aprile 2002 proponeva appello
avverso la sentenza n. 10971 con la quale il Tribunale di Roma aveva
pronunciato la risoluzione, per colpa dell’acquirente Piccione, del contratto
preliminare di vendita immobiliare stipulato il 31 gennaio 1994 autorizzando i

dal Piccione

a titolo

di

caparra

e acconto

prezzo.

venditori Giuseppe Barchetta e Barbara Plazzotta a ritenere la somma versata
A sostegno

dell’impugnazione l’appellante sosteneva che erroneamente il primo giudice
aveva ritenuto adempienti i venditori agli obblighi assunti, in particolare
adempienti dell’obbligo assunto di liberare l’immobile dal mutuo e
dall’ipoteca su di esso gravante nei termini convenuti. Il primo Giudice, per
_

altro, aveva ignorato le questioni concernenti le questioni di validità ed

_

efficacia della clausola contrattuale con la quale veniva stabilito un prezzo
superiore a quanto previsto dalla convenzione fra il Comune e la società
concessionaria. Piuttosto, sosteneva l’appellante, il rifiuto da parte dei
venditori di stipulare alle condizioni offerte e la successiva immediata vendita
degli immobili ad un terzo, costituivano gravissimo inadempimento che
giustificava la risoluzione del contratto per loro colpa, nonché la condanna
alla restituzione della somma di £. 60.000.000 indebitamente percepita e il
risarcimento danni. Censurava, altresì, la decisione di ritenere legittima la
ritenzione da parte degli appellati di £. 60.000.000 a titolo di caparra o di
danni;i i i tifi t

pr ova suasero
ll’ s it pr eegiudi
di zio , ed
in man canza di pra

eccessiva in quanto la caparra era stata stabilita in sole £. 20.000.000.

_
,

_.

Si costituiva Plazzotta, resistendo all’impugnazione e chiedendo l’integrale
rigetto del gravame e in via incidentale lamentava che il Tribunale non le
i

pfr

..
avesse attribuito alcunché a titolo di risarcimento del danno subito.
.
Restava contumace Barchetta
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2544 del 2005, accoglieva
parzialmente l’appello principale e condannava Plazzotta Barbara e Giuseppe
Barchetta, in solido, a pagare in favore di Luciano Piccione la somma di €.

30.987,41 con gli interessi legali dalla domandai respingeva l’appello
incidentale. dichiarava interamente compensate le spese giudiziali del doppio
grado del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava
che: a) doveva disattendersi la reiterata domanda di risoluzione del contratto
per colpa dei venditori e di condanna di costoro al risarcimento dei danni
dovendosi ritenere che il contratto definitivo non si era potuto stipulare per

l’ingiustificato rifiuto dell’appellante. b) pienamente fondata era la censura

. _

alla parte della sentenza che aveva autorizzato i convenuti venditori a ritenere
la somma versata dall’attore a titolo di caparra e conto prezzo, perché, al di là
dell’errore consistito nel determinare la misura della caparra nelle intere
somme versate dal Piccione e non nella minore somma di lire ventimilioni, la
decisione non trovava corrispondenza nella domanda svolta dalla Plazzotta.
Costei, infatti, nella comparsa di risposta in primo grado aveva chiesto il
ristoro dei danni subiti e subendi, ma non aveva mai fatto riferimento al
secondo comma dell’art. 1385 cod. civ. considerato che la Plazzotta non
intendeva avvalersi di tale disciplina, ma voleva conseguire il risarcimento del
danno conseguente alla risoluzione secondo le norme generali, che ritornava a
A/
chiedere con l’appello incidentale.

.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Plazzotta con ricorso

affidato ad un motivo. Piccione Luciano ha resistito con controricorso.
2

..
Con ordinanza del 29 gennaio 2013 questa Corte, considerato che il ricorso
_
non era stato notificato a Barchetta Giuseppe, disponeva l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di Barchetta Giuseppe e rinviava la causa a
nuovo ruolo. In data 15 maggio 2013 il ricorso è stato notificato a Barchetta

Motivi della decisione
1.= Va preliminarmente esclusa l’inammissibilità del ricorso de quo per la
mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis comma 1 cpc.
perché, essendo stata denunciata l’omissione, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia /era necessario che il
ricorso contenesse —come in realtà contiene, un’esposizione chiara e sintetica
_

del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o

_

contraddittoria
1.1.= Va qui precisato che l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le
modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa
valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza
dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi
in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione
del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto
.

di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5

dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo
3

Giuseppe, il quale in questa fase non ha svolto attività giudiziale.


..

della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da
rigidità formali, si deve concretizzare in un’esposizione chiara e sintetica del
fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza
rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

2.= Con l’unico motivo di ricorso, Plazzotta lamenta —come da rubrical’omessa, insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo
della controversia, nel nostro caso l’applicabilità o meno dell’art. 1385 cod.
civ. come citato nella sentenza della Corte di Appello di Roma. Secondo la
ricorrente, la Corte romana nell’applicare il secondo comma dell’art. 1385
cod. civ. non ha tenuto conto della clausola contenuta nella proposta di
_

acquisto al punto 6, laddove si legge “il rifiuto all’acquisto comporterà la

• •

perdita delle somme versate” Pertanto, la Corte romana avrebbe dovuto
escludere l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1385 cod. civ. e ritenere
vincolante tra le parti la volontà contrattuale espressa sin dalla proposta di
acquisto ex art. 1321 cod. civ. laddove era specificata la perdita, nel caso di
rifiuto del rogito, sia della somma di £. 20.000.000 corrisposta a titolo di
caparra confirmatoria sia della somekcji £. 40.000.000 corrisposta a conto
prezzo.
2.1.= Il motivo è inammissibile perché propone un’eccezione o una difesa
nuova relativa ad una clausola contrattuale, non presente nei precedenti
giudizi di merito. Nel precedente giudizio di merito, Plazzotta Barbara, non ha
chiesto —come avrebbe potuto- di trattenere le somme che il promissario

.

acquirente aveva versato al momento della stipula del contratto preliminare,
corrispondenti alla complessiva somma di £. 60.000.000, in ragione della
4

/.–

clausola contrattuale n. 6 ma si è limitata, semplicemente, a richiedere la
risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento dei danni subiti. Né
l’eccezione di che trattasi sarebbe rilevabile d’ufficio, o avrebbe dovuto essere
rilevata d’ufficio dalla Corte romana, perché, comunque, il contenuto e la

stessa necessiterebbe di essere interpretata anche alla luce della comune
intenzione delle parti. E di più, quella clausola non poteva ritenersi richiamata
neppure indirettamente/ dato che qualora una parte avanza domanda di
risoluzione, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme
generali e il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell’an e nel
quantum.4

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc., condannata al pagamento delle spese giudiziali
che verranno liquidate con il dispositivo
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
giudiziali a vantaggio di Piccione Luciano, che liquida in 4. E. 2.700,00 di cui
E. 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 16 ottobre 2013.

valenza della clausola invocata necessiterebbero di approfondimenti e la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA