Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26254 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26254 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 30931-2007 proposto da:
PROSPERI PIERO PRSPRI37E17M059N,

PROSPERI PATRIZIA

PRSPRZ53E66M059J, MORELLI FIORISA MRLFRS43L55I046C,
PROSPERI ROBERTO PRSRRT60M17M059K, PROSPERI SERAFINO
PRSSFN23L10M059Z, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato
2013
2063

FERRI GIANCARLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BINI RENZO;
– ricorrenti –

4
BACCI MARIO;

contro

Data pubblicazione: 22/11/2013

-

intimato

sul ricorso 1973-2008 proposto da:
BACCI

MARIO

BCCMRA49B18C529Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

AGOSTINO;
– c/ric. e ricorrente incidentale contro

PROSPERI PATRIZIA, MORELLI FIORISA, PROSPERI ROBERTO,
PROSPERI SERAFINO, PROSPERI PIERO;

intimati

avverso la sentenza n. 835/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 06/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato RENZO BINI, difensore dei ricorrenti
principale che si riporta agli scritti depositati e ne
ha chiesto l’accoglimento;
udito

l’Avvocato ALESSANDRO RIZZI

con delega

dell’Avvocato PAOLO PANARITI, difensore del ricorrente
incidentale, che si riporta agli scritti depositati e
ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLI

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
incidentale.

w,

per il rigetto del ricorso principale e per

9

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Mario Bacci conveniva in giudizio avanti al Pretore di Firenze,
sezione distaccata di Empoli, Piero Prosperi, Fiorisa Morelli, e
Concetta Lunardi per sentire dichiarare che le costruzioni

anch’esse da considerarsi di proprietà comune.
Costituendosi

in

giudizio,

convenuti

eccepivano

l’improponibilità della domanda in quanto azionata oltre il termine
assegnato nella sentenza n. 20/93 del Pretore di Empoli e, nel
merito, la sua infondatezza; spiegavano poi domanda
riconvenzionale per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto per
usucapione dell’intera proprietà dei manufatti e per far dichiarare la
divisione delle porzioni si cui non insistevano le capanne.
Con sentenza n.112 del 2004 il Tribunale accoglieva la domanda
proposta dall’attore.
Con sentenza dep. il 6 giugno 2007 la Corte di appello di Firenze
rigettava l’impugnazione principale proposta dal Prosperi, dalla
Morelli nonché dagli eredi della Lunardi.
Innanzitutto, la Corte riteneva regolare la costituzione in sede
di gravame dell’ appellato, tenuto conto che, costituitosi con comparsa
depositata nel solo procedimento relativo alla sospensiva, il difensore
poi comparve all’udienza di precisazione delle conclusioni di guisa che
in tal modo la costituzione doveva intendersi estesa anche al merito
sulla base del mandato apposto a margine della comparsa di risposta
depositata nel sub procedimento di sospensiva.

esistenti su una corte comune pro indiviso tra le parti erano

Nell’escludere l’usucapione vantata dai convenuti – che avevano
costruito le capanne quando erano mezzadri di coloro che successivamente
avevano loro venduto la corte comune sulle quali le stesse insistevano -,
i Giudici ritenevano l’inesistenza dei presupposti di cui all’art. 1146

acquisto delle parti si faceva riferimento alla corte comune. Infine,
dopo avere ritenuto inammissibile perché tardiva la questione circa
l’applicabilità dell’ art. 934 cod. civ. era ritenuta comunque
infondata la tesi dell’acquisto operato dal comunista che costruisca
l’opera sulla cosa comune.
Le spese del giudizio di gravame erano compensate sul rilievo che era
controvertibile la questione circa la regolarità della costituzione in
appello del Bacci.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Piero
Prosperi, Fiorisa Morelli, Patrizia Prosperi , Roberto Prosperi e
Serafino Prosperi sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale
affidato a un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso
la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE
2

cod. civ. per la invocata accessio possessionis, posto che nei titoli di

1.

– Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

degli artt. 291,171 283 351 e 83 cod. proc. civ., censura la decisione
gravata che, nonostante l’autonomia del sub-procedimento relativo alla
sospensiva dell’esecuzione della sentenza di primo grado e quello di

avvenuta nel primo mentre avrebbe dovuto dichiarare la contumacia
dell’appellato che non si era costituito nel giudizio di merito.
2.-

Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

degli artt.2697 cod. civ.,101 e 74

cod.proc. civ., 87 disp. att.

cod.proc. civ., deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva
esaminato documenti depositati dall’appellato, che avrebbe dovuto essere
dichiarato contumace.
3.-

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza che aveva

fondato il proprio convincimento su documentazione inesistente.
4.- I motivi che, per la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono inammissibili
La doglianza di natura processuale, formulata dai ricorrenti con il primo
motivo per censurare la sentenza impugnata laddove aveva erroneamente
ritenuto la costituzione in giudizio della parte appellata, mentre
avrebbe dovuto dichiararne la contumacia, è strumentalmente diretta a
invalidare la decisione che si sarebbe fondata sui documenti depositati
in appello dalla appellate e che non avrebbe potuto esaminare ( ove ne
fosse stata rilevata e dichiarata la contumacia).
La censura, anche ove fosse fondata, non appare risolutiva e, perciò, i
ricorrenti sono carenti di interesse a farla valere.
3

merito, aveva ritenuto di estendere a quest’ultimo la costituzione

Qui occorre chiarire che la violazione di norme processuali assume
rilievo ove, arrecando pregiudizio al diritto di difesa della parte,
o
incida effettivamente sulla giustizia della decisine.
Orbene, í motivi non indicano i documenti, contenuti nel fascicolo

la decisione resa, mentre avrebbero dovuto dimostrare che la decisione
sia fondata proprio su quelli prodotti dall’appellato : il che non può
certo desumersi dalla ratio

decídendi

della sentenza impugnata. Ed

invero, seppure nella narrativa dei fatti hanno fanno riferimento

anche

alla produzione del Baccí, i Giudici di appello hanno evidenziato che
anche nel titolo di acquisto dei convenuti ( “negli atti di acquisto di
entrambe le parti” )

si faceva riferimento alla corte comune e che in

tale atto non era espressa la volontà di trasferire la proprietà
esclusiva della parte su cui insistevano le capanne il che era
sufficiente per escludere le condizioni in base alle quali opera
l’accessio possessionis, che non era configurabile anche ove il dante
causa dei convenuti avesse maturato il possesso utile ad usucapione.
5. – Il quarto motivo denuncia che, mentre erano stati presi in esame
documenti che non potevano essere esaminati, non erano stati invece
considerati altri documenti che, se esaminati, avrebbero dovuto portare
a una soluzione diversa; la Corte non aveva preso in esame le
argomentazioni formulate con l’atto di appello relativamente alla prova
testimoniale dalrqual era emersa la prova dell’usucapione.
6. Il motivo è inammissibile.
Anche questa doglianza è assolutamente generica laddove non indica i
4

‘ depositato in appello dall’attore, che sarebbero stati determinanti per

documenti che non sarebbero stati presi in esame né tantomeno precisa il
relativo contenuto così sono omesse le circostanze che sarebbero
risultate dalle prove testimoniali. Al riguardo deve osservarsi che
intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un

elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia
tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è
fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio
decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, il ricorrente deve
dimostrare

con certezza che, ove

fossero state esaminate tali

risultanze probatorie, la soluzione della controversia sarebbe stata
diversa, dovendo qui ricordarsi che non può essere dedotto il vizio di
motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano
suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con
essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del
complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito
altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza investita del
riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di
legittimità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
RICORSO INCIDENTALE
1.1. L’unico motivo denuncia l’erroneità della motivazione con la quale
era stata disposta la compensazione delle spese del gravame quando non
era controvertibile la questione circa la regolare costituzione nel
5

• documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un

giudizio di gravame dell’appellato.
1.2.- Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’ art. 366 bis cod. proc. cív., introdotto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del

inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc. civ.,) dalla formulazione di un
esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod. proc. civ.,e qualora il vizio sia denunciato anche
ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere , a pena di inammissibilità, la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione.
Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di
diritto nei casi previsti dall’art.360 primo coma n.1),2),3),4) cod.
proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. cív., la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi
indicato

in

(omologo del quesito di

una parte dei

ricorso a ciò

diritto),separatamente

specificamente deputata e

distinta dall’esposizione del motivo,che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilìtà ( S.U.20603/07),In
tal caso,l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del
fatto controverso con la precisazione del

vizio del procedimento logico6

ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di

giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto,sia stato

determinante della decisione impugnata. Pertanto,non è sufficiente che il
fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua
esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la

conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.al giudice di legittimità,
che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento
impugnato,non essendo compito del giudice di legittimità quello di
controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso
l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono
consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice
del fatto. Si era, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che,
stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione,
sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del
merito della causa. Nella specie, in cui in sostanza si denuncia il vizio
di motivazione per l’erroneità delle ragioni poste a base della
statuizione di compensazione delle spese processuali, è mancata la
separata indicazione del fatto controverso e del vizio di motivazione.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese della presente fase vanno
compensate.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013
Il Cons. estensore

Il

• verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA