Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26254 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18620/2012 proposto da:

R.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIA TUNDO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/64/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, emessa il

12/04/2011 depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente, assumendo di svolgere l’attività di consulente tecnico alimentare senza autonoma organizzazione, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Lombardia (sez. Brescia), laddove aveva confermato il rigetto della domenda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998-2002. L’Agenzia delle entrate si è difende con controricorso, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze resta intimato.

A seguito della notifica della relazione non è stata depositata alcuna memoria; la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016.

Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di merito (v. sentenza di appello) ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La chiamata ministeriale in sede di cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate che è la sola a essere legittimamente intimata.

Indi, premesso che il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile denunciando – senza alcuna specificazione – la generica “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, è invece manifestamente fondato il secondo motivo che denuncia la contraddizione logica esistente tra la rilevazione di esborsi per soli Euro 8.700 circa e di ammortamenti per appena Euro 2.500 circa.

Riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità sole se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (SU., 9451/2016).

Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo è necessaria, infatti, “l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”. Ovverosia “si deve… trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perchè capace… di rendere più efficace o produttiva l’attività” (ult. cit.).

Il che rende indispensabile un’indagine del tutto omessa dal giudice del merito perchè egli, nell’esaminare i fatti di prova, si è praticamente limitato ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, ma questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, dovendo il giudicante anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa. (Se. 6-5, 15964/2016).

La sentenza d’appello va, pertanto, cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nel rapporto processuale con contro il Ministero dell’economia e delle finanze, che non ha spiegato difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’economia e delle finanze; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso contro l’Agenzia delle entrate, accoglie il secondo, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lombardia (sez. Brescia) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA