Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26254 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21501-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il

22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.G. avanzò in data 18 giugno 2012 domanda di equa riparazione alla Corte d’Appello di Perugia per la non ragionevole durata di un giudizio civile promosso nel giugno 2007 davanti al Tribunale di Roma e definito nel giugno 2012. La Corte d’Appello di Perugia, con decreto n. 860/2018 del 22 marzo 2018, in sostanziale accoglimento dell’eccezione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato sollevata nella memoria di costituzione del 17 novembre 2017, ha dichiarato estinto il procedimento, considerando come in data 18 luglio 2013 era stato sospeso dall’albo professionale l’avvocato S.N., difensore, nonchè coniuge e collega di studio della ricorrente T.G., e come la stessa avvocato T. avesse ricevuto in data 24 ottobre 2013 comunicazione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma della propria sospensione, nonchè della sospensione dello stesso coniuge S.. A tale comunicazione la Corte di Perugia ha riconosciuto idoneità a fornire conoscenza legale dell’evento interruttivo, ai fini della necessaria prosecuzione del giudizio entro tre mesi, essendo perciò tardiva la riassunzione operata da T.G. in data 17 settembre 2014 mediante costituzione di nuovi difensori.

T.G. propone ricorso per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 310,302,303 e 305 c.p.c., art. 324 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed “omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5”; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 89 del 2001, art. 3015 (da intendersi art. 301) e art. 305 c.p.c., art. 83 c.p.c. e 24 Cost.. Il primo motivo si incentra sul concetto di “conoscenza legale” del provvedimento di sospensione dell’avvocato S., che non poteva desumersi dalla comunicazione ricevuta dalla T. il 24 ottobre 2013. Il secondo motivo, invece, deduce la mancata considerazione del “reale pregiudizio” al diritto di difesa della parte rimasta priva del suo difensore.

L’intimato Ministero della Giustizia si difende con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l’evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore produce l’interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell’evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo all’uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 6 – 3, n. 3782 del 2015; Cass. Sez. 3, n. 3085 del 2010).

Il Collegio ritiene che debba assicurarsi continuità ai precedenti di questa Corte che si sono già occupati della medesima vicenda ed hanno giudicato su identiche doglianze della ricorrente (Cass. n. 27348/2018; Cass. n. 22042/2018; Cass. n. 25694/2018; Cass. n. 12493/2018; Cass. n. 13564/2018; Cass. n. 28759/2017; Cass. n. 26909/2017).

Come nei precedenti citati, la Corte di Perugia ha dato rilievo a precise situazioni di fatto e di diritto al fine di addivenire alla conclusione della idonea conoscenza dell’evento interruttivo in capo alla ricorrente. Il decreto impugnato ha evidenziato come l’avvocato T.G. e l’avvocato S.N. fossero coniugi; appartenessero allo stesso studio professionale; fossero stati coinvolti in veste di indagati nel medesimo procedimento penale ed entrambi altresì sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere; fossero quindi stati destinatari, in dipendenza del coinvolgimento nello stesso procedimento penale, di analogo provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato da parte del competente consiglio dell’ordine degli avvocati.

E’ allora innegabile che, allorquando la ricorrente T. ha ricevuto notificazione del provvedimento a lei rivolto, perchè inerente alla sua sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ha inevitabilmente preso atto che la vicenda disciplinare era “a carico degli avvocati S.N. e T.G. attualmente entrambi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere” come anche della sospensione assunta, per i medesimi illeciti penali, nei confronti del coindagato, coniuge e collega di studio.

La notificazione del provvedimento di sospensione all’avvocato T.G. valeva, quindi, come “dichiarazione”, e cioè come mezzo di conoscenza legale avente ad oggetto l’analogo provvedimento di sospensione assunto dallo stesso Consiglio dell’Ordine nei confronti dell’avvocato S., suo difensore nel procedimento per cui è causa. Non si è quindi al cospetto di una conoscenza acquisita aliunde ovvero induttivamente, sibbene di una conoscenza radicatasi direttamente ed immediatamente in occasione della notificazione alla ricorrente del “suo” provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione.

Quanto alla deduzione secondo cui la notificazione del provvedimento di sospensione sarebbe nulla, perchè non rispettosa delle formalità di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, come novellato dal D.L. n. 248 del 2007, va rilevato che la questione si pone come del tutto nuova, e come tale inammissibile in sede di legittimità, non rinvenendosene traccia nel provvedimento impugnato, nè avendo la parte indicato in quale atto del processo di merito fosse stata dedotta, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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