Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26252 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. un., 18/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3196-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE

16, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati GIOVANNI SIOTTO PINTOR e PIETRO CELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO ed ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/10/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5/31 ottobre 2016, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da M.A., ex dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, nei confronti dell’Inps e dell’Università, avverso la pronuncia del Tribunale dell’11 marzo 2015, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, sulle cause riunite (le due opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’Università e dall’allora Inpdap avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal M. nei confronti di dette amministrazioni per il pagamento in solido di Euro 8690,97, a titolo di contributi volontari versati in eccesso rispetto alla somma necessaria per ottenere la pensione di anzianità, e la causa proposta successivamente dal M. ampliando la domanda già fatta valere col decreto ingiuntivo), ed ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva dell’Università.

Nello specifico, la Corte cagliaritana, richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, in base al R.D. n. 1214 del 1934, art. 62, quando il rapporto pensionistico costituisce l’elemento identificativo del petitum sostanziale, ha ritenuto rientrare in detta giurisdizione anche le controversie vertenti sui contributi necessari per il conseguimento di detto diritto, e quindi anche la controversia in oggetto, per rientrare nell’ambito del rapporto giuridico-previdenziale pubblico; ha considerato conseguentemente assorbito il secondo motivo d’appello, riguardante la legittimazione passiva dell’Università.

Ricorre avverso detta pronuncia il M., con ricorso affidato ad un unico motivo.

Si difende con controricorso l’Inps.

L’Università degli Studi si è limitata a depositare atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il M. denuncia il vizio di violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62, atteso che il petitum sostanziale fatto valere dalla parte non riguarda in alcun modo nè il diritto nè la misura del trattamento pensionistico, ma è inteso esclusivamente a contestare la somma pretesa ed ottenuta a titolo di corrispettivo per il versamento dei contributi volontari richiesti… ciò riporta l’oggetto del contendere al rapporto assicurativo e precisamente al pagamento delle prestazioni contributive, intimamente connesse al rapporto di lavoro ed alla retribuzione”. Tanto premesso, si rileva quanto segue.

E’ stato reiteratamente affermato da questa Corte e ribadito, tra le tante, nella pronuncia Sez. U. 14/6/2005, n. 12722, che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002, n. 9343).

Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Sez. U. 9 giugno 2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755, sul rilievo che nell’ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 “la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate” (così la prima delle pronunce indicate).

E’ stato in tal modo sinteticamente valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione.

Ora, posto che nella fattispecie il M. si duole di avere pagato i contributi volontari in eccedenza rispetto al dovuto, sostenendo l’erroneità del calcolo da parte dell’Università (rectius, l’erroneità della indicazione da parte dell’Università della base retributiva su cui calcolare la contribuzione volontaria) e l’applicazione di aliquota diversa da quella effettuata dall’Inps, si deve ritenere che la controversia verta sull’accertamento delle somme, quali contributi volontari, necessarie per ottenere la pensione, e sulla consequenziale domanda di ripetizione.

Il fatto che si discuta della corretta quantificazione della contribuzione volontaria, a base della domanda di ripetizione, consente di ritenere che la controversia rientri nel rapporto previdenziale pubblicistico, quanto meno sotto il profilo della connessione di cui sopra si è detto. Nè, vista la materia del contendere nella specie, tale conclusione è in contrasto con le pronunce del 27/10/2011, n. 22381 e del 24/7/2017, n. 18172, che hanno affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la spettanza dell’intero rateo di pensione corrisposto “post mortem” del pensionato (già dipendente pubblico) ed incamerato dagli eredi del medesimo in quanto afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito proposta dall’INPDAP rispetto alle somme versate dopo il decesso del pensionato, con accredito sul conto corrente di quest’ultimo, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.

Ed infatti, dette pronunce hanno specificamente evidenziato come nei casi esaminati si ponesse la sola domanda di ripetizione di indebito, visto che si discuteva di un determinato rateo di pensione, mentre, come sopra si è cercato di evidenziare, nel caso che qui ci occupa è in discussione in principalità l’ammontare dei contributi volontari necessari per ottenere il diritto alla pensione.

Il ricorso va conseguentemente respinto; le spese di lite sopportate dall’Inps, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non si dà pronuncia sulle spese quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e l’Università degli Studi, stante la mera costituzione effettuata dall’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 a favore dell’Inps.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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