Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26251 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1970/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n.

72, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Sciarrillo, rappresentato

e difeso dall’Avvocato Massimo Petracci, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato in data

3/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 3 dicembre 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da F.S., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro:

i) rilevava, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), che non emergevano elementi da cui desumere la sussistenza di una grave e individuale minaccia nei confronti del richiedente;

ii) aggiungeva, sulla base delle informazioni disponibili, che la sola presenza nell’area di provenienza del migrante non costituiva un pericolo per la vita e l’incolumità fisica dei civili;

iii) constatava infine l’inesistenza di problematiche soggettive del genere di quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a – d, e di condizioni individuali di elevata vulnerabilità, anche causate dallo sradicamento dal contesto socio-economico nazionale, poichè nel paese di origine non erano segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani e il ricorrente non aveva dato prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia F.S. al fine di far valere due articolati motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis: il provvedimento impugnato non avrebbe fatto alcun riferimento alla vicenda personale del ricorrente, omettendo totalmente di esprimersi e ricorrendo a clausole di stile che nulla avevano a che vedere con la vicenda narrata dal migrante;

in questo modo – a dire del ricorrente – la valutazione del rischio che correrebbe il migrante in caso di rimpatrio sarebbe stata effettuata sulla base di congetture piuttosto che di una metodologia oggettiva;

il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di prendere in considerazione le informazioni riguardanti l’effettiva capacità dello Stato di provenienza di fornire protezione ai propri cittadini, fondando il proprio percorso argomentativo in merito alla possibilità per il migrante di fare ricorso alla comunità per ottenere protezione su informazioni riportate in lingua inglese, in violazione dell’art. 122 c.p.c.;

il Tribunale, per di più, avrebbe completamente travisato o parzialmente interpretato le fonti citate, minimizzando la situazione socio-politica esistente, al fine di ritenere non accordabile la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

4. il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare;

il Tribunale, dopo aver registrato (a pag. 4) che il migrante aveva dichiarato di provenire dal villaggio di (OMISSIS), in (OMISSIS), ha preso in considerazione le sue dichiarazioni limitandosi a rappresentare (a pag. 7) che questi “riferisce di un solo evento e comunque vi è la possibilità per il ricorrente di rivolgersi alle autorità di polizia, nonostante quanto dallo stesso affermato circa un’influenza indebita del vecchio capo villaggio”;

fanno da contorno a questa affermazione una serie di affermazioni di carattere stereotipato, contenenti frasi di mero stile ed applicabili per la loro genericità – ad una serie indeterminata di casi, le quali, non facendo alcuno specifico riferimento al caso concreto, sono inidonee a rendere ragione delle decisioni assunte dal Tribunale rispetto alle domande di protezione presentate;

in particolare, il Tribunale non ha riportato in alcun modo il racconto offerto dal migrante, nè si è preoccupato di spiegare se lo stesso dovesse essere giudicato credibile o meno;

queste omissioni si riverberano, inevitabilmente, sul contenuto della decisione resa;

infatti, per volendo ritenere, nel silenzio sul punto, che il racconto del migrante sia stato giudicato credibile, lo stesso doveva comunque essere ricostruito al fine di dare conto del quadro istruttorio sulla base del quale la domanda di asilo, nelle sue articolazioni, sarebbe stata poi vagliata;

in mancanza di una ricostruzione della vicenda e del novero probatorio da cui prendere le mosse per esaminare il ricorrere dei presupposti necessari ai fini di riconoscere la protezione richiesta, le valutazioni di merito compiute dal Tribunale non potevano che rimanere su un piano astratto e generale, in mancanza del substrato istruttorio indispensabile per verificare se la fattispecie portata alla sua attenzione fosse riconducibile a ciascuno degli istituti di cui si chiedeva l’applicazione;

in altri termini, solo la completa ricostruzione del materiale istruttorio utilizzabile consente al giudice della protezione di verificare in concreto, tramite il confronto fra la regola da applicare e la vicenda in esame, la sussistenza del rischio che il migrante correrebbe in caso di rimpatrio e rendere ragione in termini effettivi delle valutazioni compiute;

un analogo vizio nel procedimento di valutazione del rischio affligge l’esame della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

sotto questo profilo il collegio di merito ha citato fonti internazionali (riportate più per esteso all’interno del motivo di ricorso in esame) al cui interno si dà atto di ripetuti scontri e violenze verificatisi all’interno del paese;

ciò nonostante il Tribunale ha concluso, più avanti, per l’inesistenza di pericoli per la vita e l’incolumità personale legati alla sola presenza nell’area in questione;

affinchè una simile valutazione conclusiva non risultasse astratta (se non “in palese contraddizione con le prove raccolte”, come lamentato dal ricorrente) era necessario che la valutazione del rischio correlato al rimpatrio fosse il frutto del governo del compendio istruttorio disponibile, in termini di riconducibilità o meno delle violenze registrate a un ambito di un conflitto armato di gravità tale da comportare un grado di violenza così generalizzato da costituire per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, un concreto rischio per la vita e la propria incolumità personale;

in altri termini il Tribunale, una volta registrata la presenza degli atti di violenza di cui le informazioni generali sul paese di provenienza davano conto, doveva necessariamente classificarli al fine di verificare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

5. rimane assorbito il secondo motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dal ricorrente;

6. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Ancona, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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