Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26251 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. un., 18/10/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI IASI Camillo – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10484-2017 proposto da:

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER CARLO MAINA;

– ricorrente –

contro

F.A., CASEIFICIO ARTIGIANALE MOROZZESE S.R.L., PROVINCIA

DI CUNEO, AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2079/2015 del TRIBUNALE di CUNEO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2018 dal Consigliere MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude chiedendo che la Corte

ordini il rinnovo della notifica presso l’Avvocatura generale dello

Stato in Roma.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’azienda Casearia F. ha realizzato per le annate 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 una produzione di latte eccedente le quote ad essa assegnate. Poichè la disciplina normativa prevede che per garantire il pagamento del prelievo per il latte prodotto in eccesso il caseificio “primo acquirente” trattenga, al momento dell’acquisto del latte, una somma pari al prelievo o si procuri una fideiussione per il medesimo importo, la Regione Piemonte ha richiesto al Caseificio Artigianale Morozzese, in qualità di “primo acquirente”, il pagamento del prelievo dell’azienda F., mediante l’escussione della fideiussione.

Ne è conseguito un ricorso cautelare promosso dall’azienda casearia F. ex art. 669 bis c.p.c. e ss., avente ad oggetto l’inibitoria o la sospensione dell’escussione della fideiussione da parte del “primo acquirente” oltre che l’ordine di astenersi dal pretendere il rinnovo della garanzia in oggetto. Il ricorso cautelare è stato accolto. Instaurato il giudizio di merito, la Regione Piemonte ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

La Regione, riscontrato che il tribunale adito aveva ritenuto in alcuni casi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ritenendo applicabile il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t) che devolve al giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti l’applicazione del prelievo supplementare, richiamando una recente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S n. 2337 del 2016) nella quale è stato affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende a tutte le controversie attinenti alla determinazione e riscossione del prelievo fino alla notifica delle cartelle esattoriali, con la sola esclusione della fase esecutiva che si apre con il pignoramento.

Poichè nel caso di specie la controversia riguarda la legittimità del prelievo, quale presupposto per l’escussione della fideiussione, la parte ricorrente ha ritenuto necessario investire la Corte regolatrice.

Il signor procuratore generale ha con requisitoria scritta richiesto la rinnovazione della notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato. Tale richiesta può essere disattesa in quanto contrastante con l’orientamento di questa Corte, del tutto condivisibile espresso nella pronuncia n. 12252 del 2009 così massimata:

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all’interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11,comma 2; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del comma 1 cit. articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all’essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Il principio esposto costituisce una deroga, specificamente circoscritta al regolamento preventivo di giurisdizione, dell’orientamento, del tutto costante, della giurisprudenza di questa Corte in relazione alla nullità sanabile della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale, richiamato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.

La controversia introdotta davanti al Tribunale di Cuneo reca come petitum della causa di merito la condanna del “primo acquirente” Caseificio Artigianale Morozzese alla restituzione della fideiussione e ad astenersi dall’effettuare il trattenimento di somme per il pagamento di prelievi relativi ad annate casearie antecedenti al 2003. Tale petitum è stato anticipato dalla richiesta d’inibitoria e sospensione dall’escussione della fideiussione prospettata in sede cautelare. La causa petendi sottesa al provvedimento richiesto al giudice ordinario in sede cautelare e nel giudizio di merito ha ad oggetto l’esistenza del diritto, negato dall’azienda produttrice, in capo al primo acquirente, di trattenere gli importi corrispondenti ai prelievi per le annate casearie antecedenti al 2003 o di escutere le fideiussioni finalizzate all’effettuazione dei prelievi sopraindicati cui erano tenuti ex lege i cd. “primi acquirenti”. Ne consegue che l’accertamento posto a base del petitum, consiste nella verifica della legittimità del prelievo presso il “primo acquirente” ovvero nell’obbligo ex lege da parte di quest’ultimo di provvedere al trattenimento ed al pagamento, ove richiesto, nel periodo indicato.

Si tratta, pertanto, di un accertamento che investe la potestà in capo all’ente pubblico competente (La Regione Piemonte, nella specie) di riscuotere il pagamento del prelievo dal “primo acquirente”, ai sensi del D.L. n. 49 del 2003, art. 1, comma 9, convertito nella L. n. 119 del 2003, in quanto regime giuridico ratione temporis applicabile.

La norma, al comma 1, prescrive espressamente la competenza delle regioni e delle province autonome in relazione agli adempimenti necessari per il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari precisando, nel comma 9, che gli stessi enti “in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all’art. 8 regolamento (CE) n. 1392/2001”.

L’art. 5 cit. testo normativo definisce gli adempimenti cui sono tenuti gli acquirenti in relazione ai versamenti degli importi trattenuti, per gli esuberi nonchè l’entità dei versamenti in funzione della titolarità della quota da parte del produttore, oltre a prevedere espressamente al comma 6 la possibilità di sostituire il versamento con una fideiussione bancaria. Ne consegue che, esperiti gli adempimenti relativi all’individuazione e quantificazione delle quote e degli eventuali esuberi, la regione intima il pagamento ed in mancanza attua le procedure di riscossione coattiva. La domanda volta ad inibire l’escussione della fideiussione si fonda sulla ritenuta illegittimità del trattenimento degli importi ad essa corrispondenti da parte del primo acquirente e, conseguentemente, richiede l’accertamento dell’illegittimità della richiesta di prelievo supplementare da parte dell’ente pubblico territoriale. Per poter stabilire se il primo acquirente abbia correttamente adempiuto ad un obbligo legale od abbia posto in essere una forma di autotutela illegittima, nel trattenere gli importi o nell’attivare l’escussione della fideiussione, è necessario verificare se sussistono le condizioni di legge ed il potere autoritativo della regione Piemonte di richiedere il prelievo supplementare al “primo acquirente”. Entrambi gli accertamenti eziologicamente collegati involgono un’indagine sul sistema impositivo delle quote latte, sui suoi limiti applicativi (anche in senso diacronico, essendovi state progressive modifiche di regime giuridico fino all’attuale abolizione del sistema delle quote) sui soggetti titolari del potere di riscossione e sull’esercizio di questo potere.

Tale complesso accertamento rientra integralmente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come delineata nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che in relazione alla materia ha ad oggetto tutte le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari. Il nucleo dell’accertamento da svolgere è costituito nella specie nella valutazione della legittimità dell’esercizio della potestà amministrativa (S.U. 4614 del 2011). La lesione di diritti soggettivi che può conseguire dalla violazione delle regole relative a tale esercizio è, pertanto rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva, dal momento che la domanda del produttore di latte è scaturita dall’esigenza di accertare la legittimità della domanda di pagamento del prelievo supplementare al primo acquirente e la sua misura. Tutte le forme di attuazione dell’applicazione del prelievo adottate dall’Autorità pubblica richiedente rientrano pertanto nella giurisdizione esclusiva, come, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S n. 2337 del 2016) e dalle S.U. di questa Corte con la pronunce n. 13897 del 2009 e 18195 del 2009. In quest’ultima, in particolare, viene precisato che il prelievo supplementare è una misura riequilibratrice del mercato e non una misura sanzionatoria, così da escluderne in tale fase la giurisdizione del giudice ordinario. Anche nel regime giuridico previgente ed introdotto dal D.L. n. 63 del 2005 convertito nella L. n. 109 del 2005(art. 2 sexies) le controversie in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari erano assoggettate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Non è in contrasto con la soluzione indicata la recente sentenza delle S.U. n. 11895 del 2017 nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata in relazione ad una fattispecie nella quale il produttore aveva azionato nei confronti del primo acquirente il diritto ad ottenere il pagamento integrale della fornitura e quest’ultimo aveva opposto il diritto a trattenere le somme corrispondenti al prelievo supplementare. In questa ipotesi l’accertamento della debenza del prelievo è meramente incidentale ed opera come fatto impeditivo rispetto all’esercizio del diritto di credito introdotto nel giudizio, azionato esclusivamente tra azienda produttrice e primo acquirente.

In conclusione deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo cui deve essere rimessa la causa anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo cui rimette le parti anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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