Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26251 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10582/2006 proposto da:

D.C.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUNIGIANA N 6, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO

GREGORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato INTILISANO PIETRO;

– ricorrente –

contro

MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;

– intimato –

sul ricorso 13668/2006 proposto da:

MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, IN PERSONA DEL MINISTRO IN

CARICA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

domiciliato ope legis in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20/2005 del TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ.

DISTACCATA DI TAORMINA depositata 11/2/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.C.L., opponente L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l’ordinanza ingiunzione del 23.1.03 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Catania, irrogante la sanzione amministrativa di Euro 33.559,00, per indebita percezione di contributi comunitari per gli anni 1997 e 1998 in relazione alla produzione di carni ovine e caprine, ricorre con due motivi contro la sentenza del Tribunale di Messina, sez. dist. di Taormina n. 20 del 4/11.2.05, reiettiva dell’opposizione. Tale decisione si basa sull’essenziale rilievo che l’accertatala parte della Guardia di Finanza, qualità dell’opponente di bracciante agricola, disoccupata per la maggior parte, come tale riconosciuta dall’I.N.P.S. ai fini della relativa indennità, era incompatibile con quella di imprenditore agricolo, comportante la necessaria assunzione a titolo permanente dei rischi e dell’organizzazione dell’allevamento, richiesta ai fini del beneficio dall’art. 29 Reg. C.E.E. 3493/90.

Il suddetto ricorso, cui ha resistito l’amministrazione con controricorso, contenente ricorso incidentale, deve essere respinto.

Il primo motivo, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione del suddetto regolamento comunitario, in quanto attribuente la qualità di produttore di carni ovine e/o caprine all’imprenditore agricolo proprietario di almeno dieci capi del bestiame in questione, va disatteso, alla luce del principio recentemente affermato da questa Corte con sentenza n. 3412/11, cui il collegio ritiene di dare continuità, secondo cui l’accertata qualità di bracciante agricolo, vale a dire di lavoratore dipendente, risulta ontologicamente incompatibile con quella di imprenditore – allevatore, integrante il requisito soggettivo essenziale per la fruizione dei benefici comunitari in questione.

Il secondo, con il quale si censura, per violazione dell’art. 2700 c.c., artt. 221 e 226 c.p.c., dell’art. 1 cit. Reg. CEE e per omessa o insufficiente motivazione, la mancata considerazione delle risultanze di un verbale AMA del 19.11.98, con il quale si sarebbe constatata la disponibilità da parte della D.C. di numerosi capi di bestiame, è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza, non riportando il contenuto dell’atto citato, che il giudice di merito ha ritenuto irrilevante in considerazione della radicale insussistenza del requisito soggettivo richiesto dalla normativa comunitaria, non consentendo di verificare la sua effettiva attitudine ad attestare l’effettiva proprietà del bestiame, e non una semplice e materiale detenzione dello stesso da parte dell’opponente, che pur risultava all’epoca bracciante agricola.

Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, va dichiarato assorbito. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio in favore della resistente amministrazione, che liquida in Euro 3.000, 00 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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