Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26250 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1887/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Lara Petracci, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato in data

30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 30 novembre 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da K.M. (alias K.B.M.), cittadino del (OMISSIS) proveniente dal distretto di (OMISSIS) nel (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro, riteneva, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), che la sola presenza dei civili nell’area di provenienza del migrante non costituisse un pericolo per la vita, in ragione delle informazioni disponibili sulle condizioni di quella regione;

il collegio di merito constatava inoltre l’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a d, e di condizioni individuali di elevata vulnerabilità, anche causate dallo sradicamento dal contesto socio-economico nazionale, poichè nel paese di origine non erano segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani e il ricorrente non aveva dato prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia K.M. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la presenza di una “motivazione contraddittoria e illogica in riferimento alle ragioni del rigetto della protezione sussidiaria e umanitaria”: il Tribunale infatti avrebbe rappresentato rispetto all’area di provenienza del migrante una situazione di gravità tale per la sicurezza dei cittadini da risultare in contrasto con le conclusioni a cui era poi giunto, laddove aveva ritenuto che vi fosse una bassa incidenza della violenza terroristica, il territorio dovesse considerarsi sotto il controllo dell’autorità statuale e il rischio riscontrato fosse contenuto nei limiti medi dei paesi monitorati;

la situazione descritta corrispondeva invece alla nozione legale di conflitto armato interno che è all’origine della violenza indiscriminata prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

3.2 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8 e art. 14, lett. c), in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente disconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata: il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) avrebbe dovuto verificare, da un lato, l’effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva e privata da parte delle autorità statuali, dall’altro, che il rimpatrio potesse esporre il migrante a pericolo per la sua incolumità fisica o psichica, a prescindere da un collegamento con la condizione soggettiva narrata;

sarebbe invece mancato – in tesi di parte ricorrente – un adeguato esame della situazione oggettiva con riferimento all’esclusione di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e alla capacità di intervento delle autorità statuali al fine di fronteggiare una simile situazione;

3.3 il quarto motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 10 Cost. in relazione al rigetto delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria: il Tribunale avrebbe a torto omesso di valorizzare la presenza di un’endemica violenza interna e l’incapacità dello Stato di origine di contrastare una simile situazione fornendo protezione ai cittadini;

il collegio di merito inoltre non si sarebbe curato di verificare la condizione personale di vulnerabilità ed esposizione a pericolo del ricorrente, così come non avrebbe preso in adeguato esame la documentazione attestante il contratto di lavoro e le buste paga, dimostrativa del percorso di integrazione intrapreso; ne deriverebbe a dire del ricorrente – un inadeguato esame della condizione di vulnerabilità del migrante, in ragione dell’effettiva e incolmabile sproporzione fra il contesto di integrazione sociale, culturale e lavorativa raggiunto nel paese di accoglienza e la situazione esistente nel paese di origine, dove in caso di rimpatrio sarebbero stati gravemente compromessi la sua dignità e il diritto a un’esistenza libera e dignitosa;

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono il primo e il secondo infondati, il quarto in parte infondato, in parte inammissibile;

4.1 la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alle fonti Eurounitarie di cui è attuazione (artt. 9 e 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE) e in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE;

quest’ultima Corte ha avuto occasione di precisare (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36) che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE);

la violenza indiscriminata che viene in rilievo postula invece, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile”;

di conseguenza “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43)” (Corte giust. UE del 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12);

4.2 il Tribunale, dopo aver preso in esame la situazione esistente in (OMISSIS), ha poi focalizzato la propria attenzione sulla situazione esistente nell’area di provenienza del richiedente asilo, e rispetto a tale provincia ha registrato, per un verso, il limitato numero degli attacchi terroristici (“solo 7”), tanto da far ritenere che la stessa fosse la meno interessata da attacchi di questo tipo, per l’altro, “l’aumento del numero di incidenti” “dipeso dalle operazioni di sicurezza che hanno determinato uccisioni”, operazioni che avrebbero provocato un miglioramento delle condizioni di sicurezza;

nessuna violazione di legge rispetto ai criteri utilizzati per verificare l’esistenza di una violenza generalizzata può dunque essere ravvisata, così come nessuna contraddittorietà o illogicità può essere predicata fra gli accertamenti compiuti dal Tribunale in funzione del riconoscimento della protezione sussidiaria e le conclusioni raggiunte; il decreto impugnato infatti – ponendosi correttamente nella prospettiva di indagine definita dalla Corte di Giustizia UE – ha puntualmente indagato il numero degli scontri verificatisi fra forze governative e terroristi, ha preso atto del minimo numero di attacchi avvenuti su iniziativa dei terroristi rispetto alla quantità degli incidenti provocati dalle operazioni di sicurezza e ha constatato, con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, come questi ultimi abbiano provocato non una condizione di violenza indiscriminata tale da porre in pericolo la vita o l’incolumità delle persone presenti sul territorio, ma, al contrario, un rafforzamento del controllo dell’autorità statuale nel territorio in discorso e un miglioramento delle condizioni di sicurezza;

l’esclusione dell’esistenza di un conflitto armato generalizzato e persistente tale da costituire, per la sola presenza di civili nell’area in questione, un pericolo per la vita e la loro incolumità costituisce poi logica e coerente conseguenza dell’accertamento sia della “bassa incidenza della violenza terroristica”, sia del miglioramento della situazione dovuta alle operazioni di sicurezza attuate nell’area, sia di un rafforzato controllo dell’autorità statuale sul territorio;

4.3 simili constatazioni hanno concorso a convincere il collegio di merito che un eventuale rimpatrio non avrebbe impedito al migrante di soddisfare i bisogni e le esigenze di vita personale, nè avrebbe compromesso l’esercizio dei diritti umani;

ciò, in uno con la mancata dimostrazione – stando al contenuto della documentazione in atti – di un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa, comportava l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale richiesta;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – l’ultima doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

5.1 il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato “per vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente”: il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la vicenda addotta dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio, confinandola in un fatto di vita privata e di miglioramento socio-economico, malgrado questi avesse narrato di essere fuggito “in quanto costretto dalla necessità di sostenere economicamente la propria famiglia ed in particolare la madre, gravemente malata e con bisogno di assistenza continua, viepiù dopo l’infortunio del padre e della conseguente amputazione della gamba, che lo aveva reso inabile al lavoro”;

queste circostanze meritavano, secondo il ricorrente, di essere esaminate alla luce dell’esistenza di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti quali quelli tutelati dall’art. 32 Cost., dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottati a New York il 16 e il 19 dicembre 1966;

allo stesso modo il Tribunale avrebbe scrutinato in termini generici e astratti il percorso di inserimento sociale e lavorativo svolto dal ricorrente, il quale, come documentato in atti, si era impegnato nell’apprendimento della lingua italiana e nella ricerca di un lavoro;

5.2 il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato;

5.2.1 il ricorrente assume di aver raccontato di essere fuggito in ragione delle condizioni di salute della madre e di inabilità al lavoro del padre;

la censura attiene però ad una questione – comportante accertamenti in fatto – che non è stata affrontata nella sua specificità nel decreto impugnato, al cui interno si fa cenno soltanto a “personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia di origine tutt’ora in patria”;

era dunque onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione di queste particolari circostanze di fatto innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse stato fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 23675/2013, Cass. 6089/2018);

5.2.2 il decreto impugnato, poi, esclude che la partecipazione a corsi di apprendimento della lingua oppure l’assunzione a tempi ridotti fossero sufficienti a dimostrare l’avvenuta integrazione sociale, che invece era il frutto di un percorso ben più complesso;

una simile valutazione, pur facendo ricorso a ragioni di portata generale, offre chiari argomenti per escludere la rilevanza delle circostanze addotte dal ricorrente, di cui dunque non era necessario uno specifico scrutinio perchè le stesse risultavano inidonee, secondo i principi fissati dal giudice di merito, a dimostrare l’avvenuta integrazione nel contesto del paese di accoglienza;

6. in conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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