Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26250 del 16/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 16/10/2019), n.26250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4025/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 09/01/2019
nel procedimento vertente tra:
R.M., da una parte;
e
EQUITALIA SUD SPA, dall’altra;
ed iscritto al n. 48884/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO
ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede
dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata proposta richiesta di regolamento di competenza dal Tribunale di Roma, che – con ordinanza del 9 gennaio 2019 ai sensi degli artt. 45,47 e 58 c.p.c. – ha ritenuto sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace nel giudizio (causa n. 48884/2016) di opposizione a sanzioni amministrative introdotto dall’opponente R.M. nei confronti dell’opposta Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’opponente R. svolgeva innanzi al Giudice di Pace di Roma l’opposizione per cui è giudizio fondandola su più motivi (mancata notifica o inesistenza e/o nullità di notifiche presupposte ed intervenuta prescrizione dei titoli azionati con esecuzione esattoriale).
L’adito Giudice di prime cure dichiarava la propria incompetenza a decidere e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Roma.
Quest’ultimo, con la citata ordinanza, rilevava che “l’opposizione ha ad oggetto crediti relativi a sanzioni ammnistrative per violazioni del codice della strada” e, quindi, richiedeva il regolamento di competenza.
2.- L’ordinanza del Tribunale capitolino è, solo in parte, fondata al pari della richiesta – di cui in epigrafe- formulata dal P.G., che, per quanto di seguito si chiarirà, possono essere condivise solo parzialmente.
L’assunto di cui al provvedimento con cui è stato richiesto il regolamento di competenza è basata sulla convinzione che la svolta opposizione era relativa esclusivamente a sanzioni per violazioni del codice della strada, comportanti – come testualmente rammentato nell’ordinanza – “la competenza di natura funzionale del Giudice di Pace…senza limite di valore, poichè l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio”: esatto, in punto di diritto, l’assunto del Tribunale di Roma (che richiama all’uopo Cass. n. ri 6463/2011, 13551/2011, 3283/2015 e 23564/2016) risulta tuttavia errato parzialmente quanto all’affermazione che con la proposta opposizione si controverteva unicamente in tema di “opposizione a sanzioni amministrative”.
In effetti ed all’inverso la stessa opposizione a cartella esattoriale per plurimi titoli era relativa anche a sanzioni diverse da quelle previste dal codice della strada.
Deve, in proposito, rammentarsi ed evidenziarsi che – fin dalla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di Pace (v.: p 4) Equitalia aveva dedotto che le due cartelle di seguito specificamente indicate erano relative a tributi “inerenti Consiglio nazionale forense” e Contributo unificato”, indicando – per esse – la sussistente competenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Con la opposizione per cui è causa si controverteva, quindi, anche in relazione a titoli di esecuzione esattoriale non relativi a verbali per sanzioni previste dal Codice della Strada, ma anche aventi differente provenienza e diversa natura di indiscutibile carattere tributario.
Tanto risulta in questa sede dal compiuto esame dei titoli azionati esattorialmente e non può che essere rilevato in questa sede. Tanto pure al ragionevole fine di evitare l’errato consolidamento della giurisdizione limitatamente alle dette opposizioni in dispositivo specificamente indicate.
3.- In conclusione deve dichiararsi la competenza del Giudice di Pace fatta eccezione relativamente all’opposizione alle cennate cartelle aventi natura tributaria ed in ordine alle quali sole – come da dispositivo- non potrà che debitamente dichiararsi la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
PQM
La Corte:
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla opposizione relativa a titoli derivanti da sanzioni amministrative per violazioni a al Codice della Strada, dichiarando la parziale carenza di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente all’opposizione avvero le cartelle n.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) inerenti tributi (rispettivamente per C.N.F. e C.U.), per le quali sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, disponendo la riassunzione del giudizio a termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019