Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26250 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12557/2006 proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.M.A., P.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato

CAMPOLO MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AGRESTA

DOMENICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 122/2005 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 24/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato AGRESTA Domenico, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero in epigrafe ricorre,con due motivi,contro la sentenza n. 112/05 del Tribunale di Crotone,con la quale sono state accolteci sensi dell’art. 23 pen.co. L. n. 689 del 1981l e opposizioni riunite proposte P.M.G. e P.M.A., avverso le rispettive ordinanze – ingiunzioni a loro carico emesse in data 28 e 29 maggio 1997,per il pagamento delle sanzioni amministrative di rispettive L. 292.445.112 e L. 1.124.788.892, per aver concorso con la Cooperativa Agricola s.r.l. Pianura Verde nell’indebita percezione di aiuti comunitari, per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli nell’anno 1990. Resistono con comune controricorso gli intimati.

Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., nonchè difetto ed erroneità della motivazione,censurandosi l’affermazione del giudice di merito secondo cui la sentenza di “patteggiamento ” ex art. 444 c.p.p., pronunziata, in sede penale a carico degli opponenti, non spiegherebbe alcuna rilevanza in sede civile, mentre invece dalla stessa sarebbero derivati utili elementi di prova, con conseguente obbligo, nella specie non assolto, del giudice di civile di spiegare le eventuali specifiche ragioni di non tenerne conto.

Con il secondo motivo si deduce insufficienza della motivazione,violazione e falsa applicazione del L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 1, art. 5, e art. 23, comma 13, per inadeguata valutazione, ai fini della sussistenza della responsabilità degli opponenti delle risultanze testimoniali e documentali, in particolare dei verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza e relativi controlli incrociati, elementi di prova tutti evidenzianti la natura fittizia degli assunti conferimenti del prodotto (pomodori), da parte della società Cooperativa Calimera (di cui gli opponenti erano l’uno legale rappresentante e l’altra socia) alla società Cooperativa Pianura Verde, con conseguente evidenza del concorso nell’indebita percezione da quest’ultima perpetrata, sulla base della rappresentazione delle inesistenti operazioni.

I due motivi, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento, non evidenziando alcun errore di diritto, nè carenze o illogicità di sorta della motivazione, sulla base della quale il giudice di merito, facendo buon governo della regola contenuta nel penultimo comma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, sulla base di adeguata valutazione delle non univoche risultanze documentali e testimoniali, ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova a carico a dell’opponente, pervenendo alla conseguente decisione assolutoria.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di norme di diritto, tenuto conto che nessuna efficacia pregiudicante poteva spiegare in sede civile la sentenza penale pronunziata su “patteggiamento”, essendo siffatto automatismo escluso dalla disposizione contenuta nell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e potendo soltanto le risultanze del procedimento penale formare oggetto di libera valutazione da parte del giudice civile, ai fini degli accertamenti di competenza.

Ma le censure,a tal riguardo dirette contro la motivazione, si risolvono nel tentativo di accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza tuttavia evidenziare alcuna carenza argomentativa o illogicità del ragionamento posto a base della impugnata decisione, limitandosi a richiami del tutto generici e privi di autosufficienza agli accertamenti di polizia giudiziaria ed alle testimonianze dei verbalizzanti.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Giusti motivi, tuttavia, considerata la particolare complessità della vicenda, nell’ambito della quale la responsabilità dell’opponente è risultata incerta,ma non esclusa, comportano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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