Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2625 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12349-2009 proposto da:
G.D., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE
FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto n. 53756/06 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA
del 24/09/07, depositato il 27/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito l’Avvocato Mario Di Biagio, (delega avv. Abbate), difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che
conferma la relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da G.D. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla durata irragionevole di un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, definito nel dicembre 2 004, condannando l’Amministrazione convenuta al pagamento della somma di Euro 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dal decreto e spese processuali.
Con ricorso affidato a due motivi – con i quali è denunciata violazione di legge per la disposta decorrenza degli interessi dal decreto e per la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tabellari – l’attrice ha impugnato per cassazione il provvedimento della Corte di appello. La PDCM non ha svolto difese.
p.2.- Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza della S.C. secondo la quale gli interessi spettano all’avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 (Sez. 10, Sentenza n. 24756/2005).
La Corte potrebbe decidere nel merito disponendo la diversa decorrenza e con assorbimento del motivo relativo alle spese. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio”.
p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati. Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla ricorrente dalla data della domanda giudiziale.
L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:
che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorar, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,0 0 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011