Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2625 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30038-2014 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO PELOSI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA LA PRIMAVERA III C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3007/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 2746/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato SCIUBBA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza 13 maggio 2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da P.A., socio lavoratore della cooperativa sociale “La Primavera III”, avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di esclusione del 14 ottobre 2008 (per assenze dal lavoro per cause diverse dalla malattia nei periodi da novembre 1997 a giugno 1998 e nei mesi di giugno, luglio e dicembre 2000) e del conseguente licenziamento, con ordine alla cooperativa di sua reintegrazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la decadenza del socio lavoratore dall’opposizione avverso la deliberazione di esclusione, a norma dell’art. 2533 c.c., comma 3, applicabile anche alle cooperative sociali così come a quelle ordinarie, per la generalità del sistema di diritti e tutele per il socio lavoratore introdotto dalla L. n. 142 del 2001: decadenza maturata per avere il predetto agito giudizialmente (con ricorso in via cautelare) il 21 aprile 2009, ad oltre sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento, quanto meno dal 5 dicembre 2008, data di impugnazione stragiudiziale. Con atto (ri)notificato il 29 dicembre 2014 (7 gennaio 2015), P.A. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la cooperativa con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 prel. c.c. e art. 2533 c.c., nell’ambito delle cooperative sociali regolate dalla L. n. 452 del 1987, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione secondo il principio di analogia legis e non iuris, obliterante la differenza ontologica tra cooperative sociali, come quella presso cui prestata l’attività socialmente utile e quelle tipiche, ispirate al principio di mutualità, con la conseguente non assoggettabilità anche delle prime alla disciplina delle seconde.

Con il secondo, il ricorrente deduce l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’ingiustificato licenziamento subito.

In assorbente via preliminare, il collegio rileva, per diretta constatazione, come il ricorso per cassazione sia stato inizialmente oggetto di una tentata notificazione a mezzo del servizio postale con spedizione il 13 novembre 2014 al difensore domiciliatario avv. Lo Storto Michele all’indirizzo di via S. Tommaso d’Aquino n. 33 e quindi rinotificato, ancora a mezzo del servizio postale, con spedizione il 29 dicembre 2014 e ricevimento dal destinatario il 7 gennaio 2015, presso il suo studio in via Cervantes 55/5 (risultante quale domicilio eletto dalla cooperativa nell’epigrafe della sentenza d’appello).

La notificazione è stata pertanto compiuta ben oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza il 13 maggio 2014, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis.

Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso per tardività, posto che la prima notificazione non è andata a buon fine per ragioni imputabili al notificante, in quanto da questo indirizzata a domicilio diverso da quello, a lui ben noto, eletto dalla controparte nel giudizio di appello, risultante dall’intestazione della sentenza e presso il quale la rinnovazione è andata a buon fine.

Per tale ragione, non gli sono applicabili i principi fissati da questa Corte, secondo cui, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. s.u. 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. 30 settembre 2011, n. 19986): in ogni caso, pure superati, per la fissazione di un tale limite di tempo in misura pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., in assenza di prova rigorosa di circostanze eccezionali (Cass. s.u. 15 luglio 2016, n. 14594). L’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato non osta alla posizione delle spese del giudizio a suo carico, secondo il regime di soccombenza; invece esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 15 ottobre 2015, n. 20920; Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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