Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26249 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23539-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2425/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di NAPOLI del 09/02/2015, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.S.G. impugnava dinanzi alla CTP di Benevento l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate riguardante le maggiori imposte asseritamente dovute a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2008. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava l’atto impugnato per violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, per non aver l’Agenzia provveduto all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

L’Ufficio propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. Il contribuente non si è costituito. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e degli del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 55 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva errato nel ritenere necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio, prescritta dallo Statuto del contribuente, e nell’affermare che una tale omissione comportasse sempre ed in ogni caso la nullità dell’avviso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha recentemente avuto modo di ricordare un suo orientamento ormai consolidato per cui, nel quadro istituzionale e normativo generale disegnato dalla Costituzione (art. 97) e dalle pronunce della Corte di Giustizia (si vedano i casi Sopropè e Kamino), nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico (vedi, Cass., n. 11283/2016). Mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, il giudice nazionale può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (Cass., n. 24823/2015 e, da ultimo, n. 16036/2015).

Ora, nel caso di specie, la CTR non ha applicato il principio di diritto di cui si è fatta menzione, avendo invece affermato erroneamente che, in mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, l’atto emanato dall’amministrazione finanziaria è da considerarsi sempre nullo.

Ne consegue che, qualora il contribuente avesse assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto dichiarare l’invalidità dell’atto soltanto nell’ipotesi in cui avessero valutato l’opposizione di dette ragioni non puramente pretestuosa e tale da configurare una lesione del diritto di difesa.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, con l’obbligo per il giudice di merito di decidere alla luce dei principi di diritto enunciati e di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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