Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26249 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1508/2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Vittorio D’Angelo, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato in data

28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto depositato in data 28 novembre 2018 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da A.E., cittadino della (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro, riteneva che l’omicidio del padre commesso dal migrante costituisse una circostanza ostativa al riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia A.E. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e art. 8, comma 3 e art. 27 Cost., poichè il Tribunale aveva ritenuto che l’avvenuto omicidio del padre costituisse una causa di esclusione di qualsiasi forma di protezione internazionale, malgrado tale reato fosse punito in Nigeria con la pena di morte;

ove poi i giudici di merito avessero dubitato dell’effettiva previsione della pena capitale nell’ordinamento nigeriano per un simile reato avrebbero dovuto attivare i poteri di indagine a cui erano tenuti per verificare la situazione in cui si sarebbe trovato il migrante in caso di rimpatrio;

4. il motivo è fondato;

il Tribunale, dopo aver registrato il tenore del racconto del migrante (che aveva riconosciuto di essere responsabile dell’omicidio del padre), ha ritenuto che la responsabilità di un simile delitto impedisse il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria;

ora, è ben vero che, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, la protezione sussidiaria è esclusa quando sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale e prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave (tale intendendosi il reato punito dalla legge italiana con una pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni);

ciò nonostante, ai fini dell’affermazione della sussistenza dell’anzidetta condizione ostativa, si deve tenere conto pure del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel paese di origine per il reato commesso dal richiedente asilo;

infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), la protezione sussidiaria viene riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un “grave danno”; e l’art. 14 dello stesso decreto stabilisce che devono considerarsi danni gravi tanto la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, quanto la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

ne consegue che – anche nell’ipotesi della commissione di un reato comune, come l’omicidio in parola – il giudice del merito, se considera credibile la confessione del richiedente, non può limitarsi ad affermare che la commissione del suddetto reato costituisce di per sè una ragione ostativa alla concessione della richiesta protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16 – come si è limitato a fare il giudice di merito all’interno del decreto impugnato -, ma, avvalendosi dei propri poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve richiedere alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nonchè al Ministero degli Affari esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune nel paese di origine del ricorrente, sull’uso della tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti e sull’eventuale previsione della pena capitale (cfr. Cass. 2830/2015, Cass. 1033/2020) al fine di valutare poi la sussistenza dei presupposti della forma di protezione domandata;

5. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Ancona, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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