Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26249 del 06/12/2011
Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13442/2006 proposto da:
D.D.G., ex lege domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANO
SALVATORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – ISP CENTRALE REPRESSIONI FRODI uff. di
Palermo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2005 del TRIBUNALE MESSINA sezione
distaccata di TAORMINA; emessa il 4/3/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.D.G. ricorre per cassazione, con due motivi, contro la sentenza in data 4/25.3.05, con la quale il Tribunale di Messina, sez. dist. di Taormina, ha respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 20040423 dell’Ispettorato in epigrafe, notificagli il 7.6.04, per il pagamento della somma di Euro 11.660, 94, a titolo di sanzioni amministrative L. n. 898 del 1986, ex artt. 2, 3 e 4, per l’indebita percezione di aiuti comunitari nel settore zootecnico, relativi agli anni 1996, 97, 98, 99. Il ricorso, cui ha resistito l’intimata amministrazione con controricorso, deve essere dichiarato inammissibile, tali palesandosi entrambi i dedotti motivi.
Il primo, con il quale si deduce nullità della sentenza, per violazione degli artt. 161 e 38 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 112 c.p.c., per mancata indicazione delle conclusioni delle parti e conseguente omessa pronunzia sull’eccezione d’incompetenza sollevata da quella resistente, difetta di interesse all’impugnazione, poichè, essendo stata l’eccezione de qua sollevata soltanto dall’amministrazione opposta e non anche dall’opponente, quest’ultimo non avrebbe potuto ritenersi soccombente sul punto, a nulla rilevando che lo sia stato nel merito.
Il secondo, deducente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento alla “carenza dell’elemento soggettivo” ed al “rigetto dell’eccepita prescrizione”, è palesemente generico, non precisando quali siano, in concreto, le carenze o contradditorietà inficianti la sentenza gravata, che pur motiva sui punti in questione. Le spese, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’amministrazione resistente, in misura di Euro 3.000, 00 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011