Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 28/09/2021), n.26248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26495-2019 proposto da:

FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO,

186, presso lo studio dell’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PLAY WOOD DI C.A. E C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

SALITA DI POGGIO SAN LORENZO 10, presso lo studio dell’avvocato

ALESSIA SANTOSTEFANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4190/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – doValue S.p.A., già doBanck S.p.A., non in proprio ma per Fino 2 Securitisation S.r.l., ricorre per tre mezzi, nei confronti di Play Wood di C.A. & C. S.n.c., contro la sentenza del 21 giugno 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di UGC Banca S.p.A. avverso la sentenza del locale Tribunale di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 144.799,54 proposta da Play Wood di C.A. & C. S.n.c., con condanna della banca a pagare a quest’ultima società importo di Euro 27.578,20 oltre accessori.

2. – Plav Wood di C.A. & C. S.n.c. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riguardo all’art. 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità dell’appello in quanto aspecifico.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 2909 nella parte in cui la sentenza impugnata ha, senza alcuna motivazione di alcun genere, ritenuto privo di effetti il giudicato della sentenza n. 17425 del 2011 sul giudizio di appello. La conferma implicita da parte della Corte d’appello della correttezza della separazione dei giudizi in primo grado, derivante da una errata separazione del petitum, ha costituito un errore in procedendo sanzionabile con la nullità della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha ignorato quanto deciso in forza di giudicato sul medesimo punto con sentenza numero 17425 del 2011 resa nel separato giudizio.

Il terzo mezzo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame, con specifico riguardo alla motivazione in punto di merito, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: precisamente, nella parte in cui il Tribunale aveva, con riferimento ai soci della odierna controricorrente, ritenuto infondate le eccezioni in ordine alla nullità dei rapporti e alla contestata ma inesistente presenza di anatocismo e usura.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Vale anzitutto osservare che la Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile l’appello perché generico, giacché non rispondente ai requisiti fissati dall’art. 342 c.p.c. (ed infatti il dispositivo è di rigetto), ma ha bensì dichiarato inammissibile uno dei motivi, in particolare il secondo, che ha qualificato ò attinente al merito della controversia: il motivo, in buona sostanza, concernente l’illegittimo addebito da parte della banca, ritenuto dal Tribunale, di interessi non dovuti, ed altro, su alcuni conti correnti accesi da Play Wood di C.A. & C. S.n.c., con conseguente insussistenza del credito per scoperto di conto corrente azionato in via monitoria dalla banca e sussistenza di un controcredito della società correntista.

Orbene, la Corte d’appello ha ritenuto di fare applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 27199 del 2017, la quale ha interpretato il dettato del vigente art. 342 c.p.c. in continuità con l’indirizzo formatosi in relazione al testo antevigente, ribadendo cioè che l’atto d’appello deve articolarsi in una parte volitiva, volta a sollecitare la riforma della sentenza impugnata, ed in una parte critico-argomentativa, diretta a porre in evidenza, sia pur senza formalismi, la natura e consistenza degli errores commessi dal primo giudice: la sentenza impugnata, cioè, ha ritenuto che il motivo in discorso, in violazione del cit. art. 342, fosse “slegato dal compiuto iter motivazionale della sentenza come si evince dal confronto fra la sentenza e il motivo di appello ed appare comunque generico”.

A fronte di ciò, dunque, in ossequio al requisito di necessaria specificità dei motivi di ricorso per cassazione, requisito che richiede l’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la sentenza impugnata è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la sentenza (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330, ove si chiarisce che il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e che tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4), avrebbe dovuto:

a) spiegare sia pur brevemente quale motivazione avesse adottato il Tribunale per accogliere l’opposizione a decreto ingiuntivo;

b) evidenziare quale o quali motivi fossero stati spiegati al fine di privare di giuridico fondamento la ratio decidendi sottesa alla statuizione del primo giudice.

Nel ricorso per cassazione, invece, tali due essenziali elementi non si rinvengono affatto: e cioè, si ignora, alla lettura del ricorso, per quale ragione il Tribunale abbia accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di Play Wood di C.A. & C. S.n.c., condannando la banca a pagare la somma detta all’opponente, e si ignora – né potrebbe essere altrimenti, visto che non si sa che cosa abbia detto il Tribunale – quali argomenti la banca abbia contrapposto, nell’atto d’appello, alla decisione del Tribunale.

E’ appena il caso di aggiungere che l’osservazione così svolta non contraddice affatto il principio, radicato nella tradizione, secondo cui la Corte di cassazione, a fronte della deduzione di un error in procedendo, è giudice del fatto processuale, sicché “non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda” (fra le molte Cass. 28 novembre 2014, n. 25308, ovviamente sulla scia di Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077): giacché l’accesso agli atti intanto si giustifica, in quanto sia sorretto da un motivo ammissibile, e non invece da un “non motivo”, secondo l’espressione di cui si è poc’anzi dato conto. Se un “non motivo” potesse secondare l’accesso della Cassazione agli atti ai fini della verifica della sussistenza dell’error in procedendo, si finirebbe per attribuire ad essa un controllo officioso sulla regolarità del procedimento che la legge non prevede.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Il tema con cui esso si misura è il seguente. La banca ha originariamente agito con ricorso per decreto ingiuntivo non soltanto nei confronti della società correntista, debitrice principale, ma altresì nei confronti di alcune persone fisiche, in vesti di garanti: dopo di che l’opposizione è stata respinta nei loro confronti, con sentenza passata in giudicato, e, previa separazione delle cause, accolta, nei termini già indicati, nei confronti di Play Wood di C.A. & C. S.n.c..

E, secondo la ricorrente, il decreto ingiuntivo passato in giudicato farebbe stato anche nei confronti della società condebitrice.

A fronte di ciò, vale osservare che non risponde al vero l’affermazione della società ricorrente, svolta nel motivo, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe sul punto priva di motivazione, giacché, al contrario, la Corte d’appello ha affermato che il decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione non poteva “riverberare alcun effetto di giudicato nei confronti del debitore principale, trattandosi di autonomi, ancorché connessi, rapporti obbligatori”.

Ratio, questa, certo sinteticamente risposta, ma che altrettanto certamente non richiedeva di dilungarsi, giacché l’art. 2909 c.c., invocata dalla ricorrente per cassazione, stabilisce che la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, il che implica, ovviamente, che non faccia stato al di fuori delle parti (e non è qui il caso di soffermarsi sul tema degli effetti riflessi del giudicato). La qual cosa è poi espressamente ribadita, con riguardo all’ipotesi della solidarietà passiva, quale quella intercorrente tra la debitrice principale e le persone fisiche garanti, dall’art. 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori: ergo, il decreto ingiuntivo passato in giudicato nei confronti dei garanti non possiede nei riguardi del debitore principale efficacia di giudicato.

4.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Esso difatti si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché non ha ad oggetto uno specifico fatto storico decisivo e controverso, ma una considerazione giuridica in ordine all’efficacia di giudicato che peraltro si è già visto erroneamente invocata – del decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione.

10. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA