Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26248 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 21127-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2986

contro

KHEDR ALY NAID C.F. KHDNDA77E42F205X, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI, 9, presso

Data pubblicazione: 22/11/2013

lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 792/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, per cessata materia
del contendere.

di MILANO, depositata il 01/09/2010 R.G.N. 1541/2008;

Poste italiane spa chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Milano che aveva accolto il ricorso di Khedr Aly Naid, dichiarando la conversione
del contratto a tempo determinato stipulato con l’agenzia interinale Ali spa, in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze
dell’utilizzatore della prestazione, con le conseguenti condanne al pagamento delle
retribuzioni pregresse a decorrere dalla messa in mora.
Nel corso della causa le parti hanno conciliato la controversia. Il relativo verbale è
stato depositato in cancelleria.
Di conseguenza il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013.

Ragioni della decisione

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