Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. I, 18/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 18/11/2020), n.26248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15725/2019 proposto da:

O.I.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe

Lufrano, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 4778/2019 del Tribunale di Ancona, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il11/04/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella Camera di consiglio del 13/10/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da O.I.O. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente e la insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.

O.I.O. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – originario dell’Edo State in Nigeria – che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale e reiterato dinanzi al tribunale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese temendo per la propria incolumità perchè perseguitato dai membri di una confraternita chiamata “(OMISSIS)” – fa valere la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza “indiscussa e incontrollata”.

L’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), di minaccia grave ed individuale derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non richiede l’esistenza di un rischio individualizzato.

Il “rapporto” COI attestava l’esistenza di una perdurante attività criminosa del gruppo terroristico dei Niger Delta Avengers (NDA, Vendicatori del Delta del Niger) composto da militanti che attaccano le infrastrutture petrolifere della regione del Delta del Niger e rivendicano una maggiore autonomia ed una più equa redistribuzione della proventi dell’industria ed il tribunale non avrebbe cooperato nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza l'”Edo State” e per il principio di non refoulement il richiedente non poteva essere respinto.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè generico ed incapace di cogliere la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il ricorrente non deduce l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, nozione come definita dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione con richiamo a quella della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) (ex plurimis: Cass. n. 18306 del 08/07/2019), ma fa valere la presenza nell’area di appartenenza del richiedente protezione di un’attività terroristica contrassegnata da rivendicazioni economiche (“una più equa redistribuzione dei proventi dell’industria”) la cui descritta operatività non è ascrivibile all’indicata nozione.

1.2. Il motivo per gli indicati contenuti non si confronta poi con l’impugnata motivazione là dove la corte anconetana, scrutinandolo, riconduce il fenomeno indicato in ricorso alla povertà in cui versano le popolazione dei luoghi che non “fruiscono dei benefici relativi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul loro territorio” (par. 5, p. 5) e reitera una censura errata nei presupposti e che trova risposta nell’impugnata decisione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere, il tribunale, escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro in patria senza “un accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese di origine” (pp. 6 e 7 ricorso).

Il motivo è inammissibile perchè generico.

Il tribunale ha ritenuto la necessità che l’esigenza della tutela umanitaria venga verificata in concreto in riferimento alla condizione personale vissuta dal richiedente nel Paese di origine ed alla sua esposizione ad un’elevata vulnerabilità, i cdd. seri motivi, “intesa come esposizione al rischio grave di sacrificio dei propri diritti umani” (p. 9 decreto), rilevando che anche ove credibili e giustificate quelle rappresentate dal ricorrente “non comportano comunque al richiedente l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le conseguenze ineludibili della vita personale in caso di rimpatrio” (p. 10).

Il ricorso denuncia l’esistenza nel paese di origine del richiedente di impedimenti all’esercizio delle libertà democratiche “garantite dalla nostra Costituzione” (p. 7) senza indicarne i contenuti e nel contempo non fa alcun riferimento agli elementi concreti relativi alla vicenda personale, espressivi di una individuale condizione di vulnerabilità e di una conseguita integrazione nel Paese ospitante, suscettibili di essere considerati congiuntamente nella valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine secondo il modello definito dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 17072 del 28/06/2018).

Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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