Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.19/12/2016), n. 26248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23501-2015 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DELLA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
Avvocati GAVINO ERSILIO, CALISI GIOVANNI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
FUTURA SPORT SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 851/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 31/10/2014, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR della Liguria indicata in epigrafe che ha ritenuto l’inesistenza della notifica della cartella nei confronti della società Futura Sport srl effettuata in via diretta dal soggetto concessionario, non abilitato ad effettuarla in relazione al tenore letterale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
Il procedimento può essere definito con motivazione sintetica.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione – cfr. Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 12083/2016; Cass n. 3254/2016; Cass. n. 4567/2015.
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016