Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2638-2018 proposto da:

T.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AL

QUARTO MIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MARIA MELA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI SASSETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO BIANCHI;

– controricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1288/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, la Provincia di Livorno, il Comune di Sassetta ed il Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale, mentre era alla guida della propria moto, per evitare l’impatto con una Fiat Panda bianca (rimasta non identificata) che aveva invaso la sua corsia di marcia, era finito in un fossato per lo scorrimento dell’acqua sito a margine della sua corsia, fossato non segnalato nè protetto in alcun modo, riportando gravi danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; il Comune di Sassetta estese il contraddittorio alla società Reale mutua assicurazioni, sua assicuratrice.

Nel corso del giudizio di primo grado intervenne un accordo transattivo tra l’attore e la Provincia di Livorno, la quale versò la somma di Euro 500.000, con conseguente rinuncia alla domanda nei suoi confronti.

Proseguito il giudizio nei confronti delle altre parti, il Tribunale dichiarò estinto il giudizio nei confronti della Provincia, rigettò la domanda proposta nei confronti del Comune e della società Fondiaria, quale impresa designata dal Fondo di garanzia, e regolò le spese di lite.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello l’attore soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 6 giugno 2017, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendolo privo dei requisiti di legge per la valida formulazione di un atto di impugnazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso T.A.F. con atto affidato a tre motivi.

Resistono il Comune di Sassetta e l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con due separati controricorsi, mentre la Reale Mutua Assicurazioni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e l’Unipolsai Assicurazioni ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello aveva con chiarezza indicato le censure proposte contro la sentenza di primo grado, per cui non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il motivo è fondato.

Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 342 cit., hanno enunciato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modifiche, nella L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).

Nel caso in esame, la Corte di merito non ha fatto buon governo di tale principio. La sentenza impugnata, infatti, ha osservato che l’atto di appello si era limitato ad indicare le parti della sentenza di cui chiedeva la riforma, senza però muovere “alcuna critica specifica alle ragioni addotte dal giudice”. Risulta invece dalla lettura dell’atto di appello – che questa Corte può esaminare in considerazione della doglianza proposta – che il T. aveva mosso varie censure nei confronti della sentenza del Tribunale, invocando l’errata ricostruzione del fatto, la violazione delle regole sull’onere della prova, l’errata valutazione delle testimonianze e del verbale redatto dalle autorità competenti in occasione del sinistro, nonchè dell’interrogatorio libero reso dal danneggiato, oltre alla violazione delle regole sulla prova presuntiva. Nel ricorso, inoltre, viene fatta menzione, tramite indiretta riproduzione, delle pagine dell’atto di appello nelle quali l’onere di cui all’art. 342 cit. era stato adempiuto.

Si tratta, alla luce della decisione delle Sezioni Unite, di una censura idonea a richiedere il riesame da parte del giudice di secondo grado.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti.

3. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale dovrà procedere ad esaminare il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA