Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26248 del 06/12/2011
Cassazione civile sez. II, 06/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 439/2006 proposto da:
MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,
domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PESCHERECCI 1, presso lo studio dell’avvocato
TIBERIO PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato NASELLI
DOMENICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2004 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata
il 31/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Ispettorato in epigrafe ricorre contro la sentenza n. 238 del 30/31.12.04, con la quale il Tribunale di Nicosia, pronunziando sull’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta da D. A. avverso l’ordinanza – ingiunzione del 5.11.97, con la quale l’amministrazione gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 100.896.816, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 1, per indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di carni ovine e caprine negli anni 1989 e 1990, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendosi l’opponente avvalso della facoltà di definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2011, n. 89, art. 12, documentando l’avvenuto pagamento, in conformità alle disposizioni agevolative, del 25% della somma complessivamente iscritta a ruolo, comprensiva di quella dovuta per la suddetta sanzione.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorso, deducente nell’unico motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 12 sopra citato, come mod. dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, come integrato dalla Legge di Conversione n. 27 del 2003, per indebita applicazione del suesposto “condono”, è infondato alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 15242/09, sez. 2^ n. 9825/09). Da tali pronunzie si rileva che le disposizioni agevolative in questione si applicano ai carichi di ruolo pregressi relativi a tutte le entrate dello Stato, di natura sia tributaria, sia non tributaria, con la sola esclusione di quelle di natura penale strido sensu, per le quali soltanto opera l’esclusione derivante dalla lettura dell’ordinanza n. 433 del 2004 della Corte Costituzionale (in questa sede richiamata dalla ricorrente amministrazione).
Sulla scorta di tale principio, le cui ragioni devono intendersi qui richiamate, non ravvisando il collegio motivi per rimetterle in discussione, il ricorso va respinto.
Giusti motivi, tuttavia, comportano la compensazione delle spese del giudizio, considerato che le pronunzie di legittimità sopra citate sono intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso e che prima delle stesse la normativa in questione aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011